
La formazione in videoconferenza rappresenta oggi una modalità consolidata per l’erogazione di numerosi corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La possibilità di partecipare alle lezioni da remoto, mantenendo l’interazione in tempo reale tra docente e partecipanti, consente infatti di organizzare percorsi formativi più flessibili senza rinunciare al confronto diretto tipico della formazione in presenza.
Questa modalità formativa, tuttavia, non può essere considerata semplicemente come una trasposizione online dell’aula tradizionale. Per garantire l’effettiva qualità della formazione e la corretta partecipazione dei lavoratori, sono necessari specifici requisiti tecnici, organizzativi e gestionali, che riguardano sia la piattaforma utilizzata sia le modalità di svolgimento, monitoraggio e verifica delle attività formative.

In questo contesto, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto indicazioni e requisiti specifici per l’erogazione della formazione in videoconferenza sincrona, definendo un quadro di riferimento più preciso per enti formatori, aziende, docenti e partecipanti.
In questo articolo analizzeremo i principali requisiti tecnici, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa, soffermandoci sulle caratteristiche che devono essere garantite durante l’erogazione della formazione e sugli elementi necessari per assicurare la tracciabilità, la partecipazione effettiva dei discenti e la corretta gestione del percorso formativo.
Indice dei contenuti
Cos’è la formazione in videoconferenza sincrona?
Per videoconferenza sincrona si intende una metodologia didattica in cui docente e discenti, pur trovandosi in luoghi fisici differenti, sono collegati simultaneamente tramite un’infrastruttura informatica interattiva. A differenza dell’e-learning, la videoconferenza replica le dinamiche dell’aula fisica: il docente espone in diretta gli argomenti e i partecipanti possono porre domande e confrontarsi istantaneamente.
Quali corsi sulla sicurezza possono essere svolti in videoconferenza?
L’Art. 9-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (convertito in Legge 19 maggio 2022, n. 52) ha formalmente sancito l’equiparazione giuridica tra la formazione in aula fisica e la videoconferenza sincrona per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di conseguenza, la quasi totalità dei moduli formativi di natura teorica e normativa è ammessa in videoconferenza.
Ad esempio, è possibile erogare interamente in videoconferenza:
- Formazione generale per i lavoratori (4 ore).
- Formazione specifica per rischio basso, medio e alto (limitatamente alle parti teoriche ove non è previsto addestramento).
- Formazione e aggiornamento per Dirigenti e Preposti.
- Corsi e aggiornamenti per RSPP, ASPP e RLS.
Le attività formative per le quali sono previsti un addestramento o una prova pratica devono invece obbligatoriamente essere erogate in presenza.
Rientrano in questo divieto:
- Abilitazione all’uso di attrezzature (carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili).
- Corsi per lavori in quota e montaggio ponteggi.
- Addestramento all’uso di DPI di terza categoria (es. imbracature, autorespiratori).
- Prove pratiche di spegnimento per addetti antincendio.
- Manovre di rianimazione e primo soccorso.
Quali requisiti devono avere le piattaforme di videoconferenza?
Per assicurare i parametri di controllo richiesti dall’Accordo n. 59/2025, non è sufficiente utilizzare software generici di videoconferenza.
Il Soggetto Formatore deve poter dimostrare che l’attività si è svolta secondo le modalità previste dalla normativa e che i partecipanti hanno effettivamente preso parte al percorso formativo.
L’obiettivo è quello di garantire:
- la certezza dell’erogazione dei corsi;
- la documentazione della fruizione dei corsi da parte dei discenti.
Vediamo più nel dettaglio i principali requisiti.
Accesso protetto
L’accesso all’aula virtuale deve essere riservato esclusivamente ai partecipanti autorizzati.
La piattaforma deve quindi prevedere modalità di autenticazione e identificazione degli utenti che consentano al soggetto formatore di controllare chi accede alla sessione.
Le modalità tecniche possono variare a seconda della soluzione adottata: ad esempio, possono essere utilizzate credenziali personali, sistemi di autenticazione centralizzata o altre procedure di identificazione.
L’aspetto fondamentale è che l’accesso non sia indiscriminato e che il soggetto formatore possa associare la partecipazione alla persona iscritta al corso.
Tracciamento delle presenze
Uno degli aspetti più rilevanti disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda la possibilità di dimostrare l’effettiva partecipazione del discente all’attività formativa.
A differenza della formazione in presenza, nella quale il docente può verificare direttamente la presenza dei partecipanti, nella videoconferenza è necessario adottare strumenti che consentano di documentare la partecipazione per tutta la durata della lezione.
In particolare, la piattaforma utilizzata deve essere in grado di monitorare e registrare le presenze dei discenti, con tracciatura riportante l’ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei discenti.
La disponibilità di questi dati permette al soggetto formatore di verificare il rispetto della durata minima prevista per il percorso formativo e di disporre di una documentazione utile anche in caso di controlli.
Blocco fruizione da smartphone
Le recenti disposizioni dell’Accordo stabiliscono che i corsi in videoconferenza devono essere seguiti su schermi di dimensioni adeguate a mantenere un alto livello di attenzione (pc o tablet). Di conseguenza, il sistema deve bloccare nativamente gli accessi da smartphone, o fornire al docente evidenza tecnica del dispositivo utilizzato per consentirne l’espulsione dall’aula virtuale.
Blocco utility non funzionali alla didattica
Durante la formazione, le funzionalità del dispositivo che non sono necessarie allo svolgimento della lezione possono rappresentare una fonte di distrazione.
Il punto 3.2.3 dell’Accordo prevede pertanto specifiche indicazioni in merito alle utility non strettamente funzionali alla didattica.
Una piattaforma orientata alla compliance dovrebbe quindi mettere il docente nelle condizioni di monitorare il comportamento del discente e limitare, per quanto tecnicamente possibile, l’utilizzo di funzionalità estranee all’attività formativa.
Verifiche di apprendimento
La piattaforma deve permettere lo svolgimento di verifiche intermedie e finali in modalità sincrona, con acquisizione in tempo reale dei risultati delle verifiche da parte del docente o del tutor.
Fascicolo del corso
Un altro elemento centrale nella gestione della formazione riguarda la documentazione del percorso.
Il punto 7 dell’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede che, per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore debba provvedere alla custodia e archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:
- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale.
Tabella riepilogativa dei requisiti
| Requisito tecnico | Disposizione normativa e operativa |
| Accesso protetto | L’ingresso all’aula virtuale deve avvenire esclusivamente tramite credenziali personali univoche. |
| Tracciamento presenze | Il sistema deve generare log inalterabili con orario esatto di ingresso, orario di uscita e durata netta del collegamento. |
| Monitoraggio disconnessioni | La piattaforma deve registrare in modo automatico gli eventuali abbandoni o cadute di rete per certificare il raggiungimento del monte ore minimo obbligatorio. |
| Verifiche sincrone | Il sistema deve permettere la somministrazione di test di apprendimento intermedi e finali in tempo reale, storicizzandone i risultati. |
| Blocco smartphone | La piattaforma deve controllare la tipologia di dispositivo utilizzato dal discente, al fine di consentire l’accesso al corso esclusivamente tramite schermi idonei all’attenzione didattica (PC o Tablet). |
| Blocco utility | Durante la fruizione dei corsi, le utility non strettamente funzionali alla didattica debbano essere disattivate. |
Come scegliere una piattaforma per la formazione in videoconferenza?
La scelta della piattaforma tecnologica è un aspetto fondamentale per aziende ed enti che organizzano corsi di formazione in videoconferenza.
Non è sufficiente, infatti, che il software permetta di effettuare una videochiamata: deve essere in grado di supportare gli adempimenti previsti per la formazione e di produrre una documentazione adeguata a dimostrare lo svolgimento delle attività.
La responsabilità del rispetto della normativa rimane infatti in capo al Datore di Lavoro e al Soggetto Formatore, che devono valutare l’idoneità dello strumento.
Per non incorrere in sanzioni o nell’annullamento dei corsi, è fondamentale abbandonare l’idea di “adattare” software generici, orientandosi invece verso sistemi LMS progettati appositamente per la compliance normativa.
In fase di selezione, un HR Manager o un Ente di Formazione dovrebbe verificare che il software:
- Integri la videoconferenza e la gestione documentale in un unico ambiente (per evitare di disperdere dati tra più programmi).
- Utilizzi sistemi di autenticazione personale per i discenti.
- Garantisca l’esportazione automatica e inalterabile dei log di presenza, calcolando i tempi netti in base ai vincoli imposti dalla legge (es. tolleranza del 10% di assenza).
- Faciliti la creazione e gestione del Fascicolo del Corso, archiviando in modo sicuro progetti, verbali e log per i 10 anni richiesti.
- Consenta il controllo del dispositivo utilizzato per il collegamento.
DynDevice LMS e Mega Meet Live: una soluzione integrata per la formazione in videoconferenza
Per supportare aziende, enti di formazione e consulenti nell’organizzazione dei corsi in videoconferenza, DynDevice LMS integra Mega Meet Live, il modulo sviluppato per l’erogazione della formazione sincrona direttamente all’interno della piattaforma.
Questa soluzione gestionale permette di accentrare l’intero iter formativo in un unico ecosistema digitale blindato, evitando il ricorso a strumenti separati. Tra le funzionalità strategiche a disposizione rientrano:
- Pianificazione automatizzata e calendarizzazione delle sessioni in videoconferenza.
- Accesso dei partecipanti mediante autenticazione personale univoca.
- Registrazione esatta degli accessi, delle uscite e della durata della partecipazione (log presenze a uso ispettivo).
- Rilevazione istantanea delle disconnessioni durante la lezione.
- Gestione telematica delle verifiche di apprendimento direttamente all’interno dell’ambiente virtuale.
- Archiviazione documentale nativa per la generazione immediata del Fascicolo del corso.
- Blocco degli accessi da smartphone.
- Invio di alert e segnalazioni ai docenti e al tutor se il discente cambia schermata.
L’adozione di una piattaforma integrata come DynDevice LMS trasforma gli obblighi burocratici dell’Accordo Stato-Regioni 2025 in un flusso di lavoro efficiente, automatizzato e certificato, proteggendo l’azienda da ogni rischio sanzionatorio e garantendo la massima qualità didattica.
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