Accordo Stato Regioni 2025: tutte le novità sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Busto di un lavoratore con gilet giallo e caschetto bianco della sicurezza

L’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 rappresenta il riferimento normativo aggiornato per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo importanti novità sulla durata dei corsi, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e i requisiti di soggetti formatori e piattaforme di erogazione dei corsi.

In questo articolo approfondiremo le principali novità normative e gli impatti su aziende, docenti ed enti di formazione.

Busto di un lavoratore con gilet giallo e caschetto bianco della sicurezza e tre lavoratori in secondo piano

Cos’è l’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 è il testo che disciplina le modalità, le durate dei corsi e i requisiti per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Le principali novità riguardano la formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, le modifiche alle durate dei corsi e i nuovi requisiti sui soggetti formatori e sulle modalità di erogazione della formazione.

Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni 2025?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni è stato sancito il 17 aprile 2025 ed è entrato formalmente in vigore il 24 maggio 2025, con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale.

Tuttavia, alcune disposizioni contenute nell’Accordo prevedono l’applicazione di un periodo transitorio che consente ad aziende e soggetti formatori di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti.

Quali corsi disciplina l’Accordo Stato Regioni 2025?

L’Accordo Stato-Regioni 2025 individua durate e contenuti minimi dei corsi rivolti alle principali figure della sicurezza:

  • Lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
  • Preposti (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
  • Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
  • RSPP (art. 32 D.Lgs. 81/2008);
  • ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/2008);
  • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98 D.Lgs. 81/2008);
  • Datori di Lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/2008);
  • Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008);
  • Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
  • Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008.

Punti chiave e novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza

Il nuovo Accordo ha riorganizzato la formazione sulla sicurezza sul lavoro introducendo alcune novità rilevanti relative non solo ai contenuti dei corsi, ma anche alle modalità di gestione ed erogazione della formazione obbligatoria sulla sicurezza.

I punti salienti riguardano:

  • Obbligo di formazione per tutti i Datori di Lavoro;
  • Modifiche alle durate dei corsi per Preposti e Dirigenti;
  • Nuovi requisiti per i soggetti formatori;
  • Introduzione dell’obbligo di verifica dell’efficacia formativa;
  • Estensione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento a tutti i corsi;
  • Nuovi requisiti per l’erogazione dei corsi in videoconferenza sincrona.

Corsi sicurezza obbligatori: le novità dell’Accordo ruolo per ruolo

Il nuovo Accordo ridefinisce in modo puntuale i percorsi formativi per ciascuna figura della sicurezza, introducendo in alcuni casi modifiche rilevanti.

Tabella riepilogativa generale

FIGURAFORMAZIONE BASEAGGIORNAMENTO
Datore di Lavoro16 ore6 ore ogni 5 anni
Preposto12 ore6 ore ogni 2 anni
Dirigente12 ore6 ore ogni 5 anni
Lavoratore4 + 4/8/12 ore6 ore ogni 5 anni
DL SPP16 + 8 + moduli8 ore ogni 5 anni
RSPP/ASPPModuli A-B-C40 ore ogni 5 anni
ASPPModuli A e B20 ore ogni 5 anni

Le novità 2025 per la formazione del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è uno dei principali protagonisti delle novità introdotte dal nuovo Accordo.

Per la prima volta, infatti, viene previsto un obbligo formativo per tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal settore aziendale o dalla categoria di rischio.

  • giuridico-normativo;
  • organizzazione e gestione della sicurezza.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro operi come impresa affidataria in un cantiere temporaneo o mobile, è previsto un modulo specifico di 6 ore, aggiuntivo rispetto al modulo base di 16 ore.

Tutti i corsi rivolti ai Datori di Lavoro (sia quelli di formazione base che quelli di aggiornamento) possono essere erogati in aula, in videoconferenza e in e-learning.

Le novità 2025 per la formazione del Datore di Lavoro RSPP

Il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve svolgere:

  • corso di formazione base Datore di Lavoro (16 ore);
  • modulo comune per DL SPP (8 ore);
  • moduli tecnici-integrativi settoriali per DL SPP (da 12 a 16 ore)

Il modulo comune base per DL SPP e i moduli tecnici integrativi non sono erogabili in e-learning.

Le novità 2025 per la formazione del Preposto

La formazione dei Preposti viene significativamente rafforzata.

La durata minima della formazione base passa da 8 a 12 ore e il corso è articolato in quattro moduli:

  • normativo;
  • organizzativo;
  • gestione del rischio;
  • comunicazione e vigilanza.

La durata del corso di aggiornamento resta invariata (6 ore), ma la periodicità si riduce da 5 a 2 anni.

Un’altra delle novità rilevanti per i Preposti riguarda la modalità di erogazione dei corsi: viene infatti vietata la modalità e-learning. Sia i corsi di formazione base che i corsi di aggiornamento sono quindi erogabili esclusivamente in aula e in videoconferenza.

Le novità 2025 per la formazione del Dirigente

Nel caso in cui il Dirigente operi come impresa affidataria in un cantiere temporaneo o mobile, è previsto un modulo specifico di 6 ore, aggiuntivo rispetto al modulo base di 12 ore.

Tutti i corsi per Dirigenti (sia quelli di formazione base che quelli di aggiornamento) possono essere erogati in aula, in videoconferenza e in e-learning.

Le novità 2025 per la formazione dei Lavoratori

In termini di durata e contenuti minimi, la formazione generale e specifica dei Lavoratori resta invariata rispetto a quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Sono quindi previsti:

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni: rimane quindi valido l’obbligo di un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Una novità rilevante riguarda le tempistiche entro cui deve avvenire la formazione dei neoassunti.

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Il nuovo Accordo 2025, invece, non contiene più tale possibilità e impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione prima di essere adibito alla sua mansione.

La formazione sulla sicurezza deve quindi essere svolta prima dell’inizio delle attività lavorative e prima che il lavoratore venga adibito alla sua mansione.

Le novità 2025 per la formazione di RSPP e ASPP

La formazione obbligatoria di RSPP e ASPP resta sostanzialmente invariata rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Viene quindi confermata la struttura in 3 moduli:

Ma vengono apportate delle modifiche ai Moduli B di specializzazione, che da 4 diventano 5:

  • SP1 – Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore);
  • SP2 – Pesca (12 ore);
  • SP3 – Costruzioni (16 ore);
  • SP4 – Sanità e assistenza sociale (12 ore);
  • SP5 – Attività manifatturiere (16 ore).

Nulla cambia invece per i corsi di aggiornamento, per cui si conferma una durata di 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP e di 20 ore ogni 5 anni per gli ASPP.

Requisiti soggetti formatori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 distingue i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro in:

  • Soggetti istituzionali;
  • Soggetti accreditati;
  • Altri soggetti.

Soggetti istituzionali

I soggetti istituzionali sono automaticamente abilitati all’erogazione della formazione in quanto portatori di funzioni pubbliche in materia di sicurezza.

A titolo di esempio, rientrano in questa categoria:

  • Regioni e Province autonome;
  • INAIL;
  • Università;
  • Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le

Province autonome di Trento e Bolzano.

Soggetti accreditati e deroga per lavoratori, preposti e dirigenti

I soggetti accreditati sono enti di formazione riconosciuti dalla Regione o Provincia autonoma secondo i rispettivi sistemi di accreditamento.

Per operare come soggetti formatori devono:

  • possedere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • garantire strutture e risorse adeguate allo svolgimento dell’attività formativa.

È prevista una deroga importante: per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale, senza l’obbligo dei tre anni di esperienza. Questa possibilità consente ai nuovi enti accreditati di maturare l’esperienza necessaria proprio attraverso l’erogazione di tali corsi.

Altri soggetti ammessi: organismi paritetici e associazioni

Il terzo gruppo di soggetti formatori comprende soggetti collettivi e rappresentativi del sistema produttivo.

Possono erogare formazione:

  • Fondi interprofessionali;
  • Organismi paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/2008);
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per queste ultime, l’Accordo introduce criteri rigorosi di rappresentatività nazionale:

CriterioRequisito
Diffusione territorialePresenza in almeno metà delle province
RappresentativitàNumero significativo di iscritti
Attività contrattualeCCNL sottoscritti (no adesioni passive)

Inoltre, tali soggetti possono operare direttamente o tramite strutture formative di loro diretta emanazione (controllo proprietario o prevalente).

Il Datore di Lavoro può erogare corsi sulla sicurezza?

Sì, il Datore di Lavoro può erogare corsi di formazione sulla sicurezza ai propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che rispetti tutti i requisiti organizzativi, documentali e progettuali previsti dall’Accordo.

Modalità di erogazione della formazione sicurezza

Le modalità di erogazione della formazione sulla sicurezza restano 4: aula, videoconferenza sincrona, e-learning asincrono e modalità mista (combinazione delle precedenti).

La modalità d’aula è sempre consentita per tutti i corsi.

La modalità videoconferenza è consentita per tutti i corsi ad esclusione delle prove pratiche.

La modalità e-learning è consentita solo per alcuni corsi.

La videoconferenza e l’e-learning, invece, sono consentiti solo per alcuni corsi.

CorsoE-learning consentito?
LavoratoriFormazione Generale
Formazione Specifica Rischio Basso
Formazione Specifica Rischio MedioNo
Formazione Specifica Rischio AltoNo
Aggiornamento
PrepostiNo
Dirigenti
RSPP e ASPPModulo A
Moduli B e CNo
AggiornamentoNo
Datore di Lavoro
Datore di Lavoro RSPPFormazione base
AggiornamentoNo

Requisiti per la videoconferenza sincrona

L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce requisiti più stringenti per i corsi in videoconferenza.

Affinché un corso in videoconferenza sia valido, la piattaforma di erogazione deve garantire specifici requisiti:

  • accesso riservato ai partecipanti invitati al corso;
  • monitoraggio e registrazione delle presenze e degli orari iniziali e finali del collegamento del corsista, inclusi gli eventuali abbandoni; presenza di un’area di repository del materiale didattico;
  • interazione sincrona tra docente e discenti; presenza di un’area di chat;
  • possibilità di suddividere i partecipanti alla lezione in sottogruppi separati per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo;
  • generazione automatica degli attestati di frequenza;
  • possibilità di svolgere le verifiche intermedie e finali in modo sincrono.

Requisiti per l’e-learning

Affinché la formazione sulla sicurezza sia considerata valida, le piattaforme e-learning devono garantire, tramite sistemi di monitoraggio, la partecipazione effettiva dell’utente e il superamento di verifiche intermedie e finali.

In particolare, il sistema deve essere in grado di monitorare e certificare:

  • lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
  • la partecipazione attiva del discente;
  • la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
  • la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
  • la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
  • le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali.

Ogni corso o modulo deve essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Fascicolo del corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento sula sicurezza, il soggetto formatore deve generare e conservare per almeno 10 anni la documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • verbale della verifica finale.

Verifica dell’apprendimento

Il nuovo Accordo 2025 stabilisce che la verifica finale dell’apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento.

Tale verifica può realizzarsi mediante colloquio, test, simulazione o prove pratiche, come indicato nella seguente tabella.

CorsoModalità di verifica finale
LavoratoriColloquio o test
Aggiornamento LavoratoriColloquio o test
PrepostiColloquio o test
Aggiornamento PrepostiColloquio o test
DirigentiColloquio o test
Aggiornamento DirigentiColloquio o test
Datore di LavoroColloquio o test
Aggiornamento Datore di LavoroColloquio o test
Datore di Lavoro RSPPColloquio o test
RSPP Modulo ATest eventualmente integrato da colloquio
RSPP Modulo BTest e Simulazione
RSPP Modulo CColloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezzaTest
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezzaSimulazione
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinatiTest e Prove pratiche
Aggiornamento Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinatiProva pratica e Colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008Prove pratiche
Aggiornamento Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008Prova pratica e Colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento

Verifica dell’efficacia formativa

Il nuovo Accordo 2025 introduce l’obbligo per i datori di lavoro di verificare l’efficacia della formazione in materia di sicurezza sul lavoro somministrata ai lavoratori.

Tale verifica, da effettuare a posteriori (a una certa distanza di tempo dal termine del corso), ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

La scelta della modalità della verifica è a cura del datore di lavoro. L’accordo suggerisce metodi quali questionari, analisi infortunistica aziendale, checklist di valutazione.