Corsi Coordinatori per la Sicurezza

Corsi online in materia di sicurezza sul lavoro per Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE)

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Chi è il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri?

Il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri è il professionista incaricato di coordinare le attività di prevenzione e protezione nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di ridurre i rischi per i lavoratori e garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008.

La normativa distingue due figure:

  • Coordinatore per la Progettazione (CSP), che opera nella fase di progettazione dell’opera;
  • Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE), che vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione del cantiere.

Il Coordinatore della Sicurezza svolge un ruolo strategico nella pianificazione e nel controllo delle attività, collaborando con committenti, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti coinvolti nel processo edilizio. La nomina avviene nei casi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, quando è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Quali sono i requisiti per diventare Coordinatore della Sicurezza?

Per diventare Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri è necessario possedere specifici requisiti professionali previsti dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, la normativa richiede:

  • il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla legge (lauree tecniche o diplomi in ambito tecnico coerenti con il settore delle costruzioni);
  • un periodo di esperienza documentata nel settore delle costruzioni, variabile in funzione del titolo posseduto;
  • la frequenza con esito positivo dello specifico corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza.

I requisiti sono stati definiti per garantire che il professionista disponga delle competenze tecniche, organizzative e normative necessarie per gestire la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Quali sono gli obblighi formativi del Coordinatore della Sicurezza?

Il percorso formativo iniziale è disciplinato dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, aggiornato dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

Il corso ha una durata complessiva di 120 ore ed è articolato in:

  • Modulo giuridico (28 ore): normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • Modulo tecnico (52 ore): analisi dei rischi, tecniche costruttive e prevenzione;
  • Modulo metodologico-organizzativo (16 ore): gestione della sicurezza e coordinamento;
  • Parte pratica (24 ore): esercitazioni, casi studio e simulazioni.

Il corso si conclude con una verifica finale dell’apprendimento e ha l’obiettivo di fornire una preparazione completa per affrontare le responsabilità connesse al ruolo di Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.

Il corso per Coordinatore della Sicurezza online è valido?

La validità del corso dipende dal rispetto delle modalità previste dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nonché dall’accreditamento del soggetto formatore.

La normativa consente l’utilizzo della formazione a distanza per alcune parti del percorso, ma non tutte le attività possono essere svolte in modalità e-learning. In particolare, le attività pratiche e le verifiche devono essere svolte secondo le modalità previste dall’Accordo.

È quindi essenziale verificare che:

  • il soggetto formatore sia autorizzato e accreditato;
  • le modalità didattiche siano conformi alla normativa vigente;
  • l’attestato finale abbia piena validità ai fini dell’abilitazione al ruolo.

Quando va aggiornato il corso per Coordinatore della Sicurezza?

Il Coordinatore della Sicurezza è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze attraverso una formazione periodica.

Nello specifico, la normativa prevede un Corso di aggiornamento CSE e CSP di 40 ore ogni 5 anni, obbligatorio per mantenere l’abilitazione al ruolo di CSP e CSE.

L’attività formativa di aggiornamento può essere svolta anche in modalità e-learning, oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.