Articolo aggiornato al 2026, include le ultime indicazioni normative fornite dall’Accordo Stato Regioni 2025.
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno degli strumenti fondamentali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica ha reso sempre più rilevante la formazione a distanza, oggi disciplinata all’interno del sistema normativo della formazione obbligatoria e utilizzata secondo criteri specifici di qualità, tracciabilità e coerenza didattica.
In questo contesto, l’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 ha riordinato e armonizzato le regole applicative della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già previste dal D.Lgs. 81/2008 e dai precedenti Accordi Stato-Regioni, definendo in modo più sistematico le condizioni di utilizzo delle diverse modalità didattiche, tra cui:
- formazione in modalità eLearning (asincrona)
- formazione in videoconferenza sincrona
- formazione in presenza e addestramento pratico
Per Datori di Lavoro, RSPP e HR manager, la corretta individuazione delle modalità formative applicabili non rappresenta solo una scelta organizzativa, ma un elemento rilevante ai fini della conformità documentale e sostanziale del percorso formativo.
In questo articolo analizzeremo quali corsi possono essere erogati in eLearning, in quali casi è richiesta la formazione sincrona o in presenza e quali sono i requisiti necessari affinché un corso eLearning sia considerato valido ai sensi della normativa vigente.
Indice dei contenuti
Il quadro normativo tra d.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025
Il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008, che demanda ad Accordi Stato-Regioni la definizione di contenuti minimi, durata e modalità di erogazione.
Nel tempo, diversi accordi hanno progressivamente introdotto e regolato la formazione a distanza, fino all’assetto attuale definito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che rappresenta un riordino complessivo della materia.
Il nuovo Accordo stabilisce in particolare:
- i criteri per l’utilizzo dell’eLearning e della videoconferenza sincrona
- la distinzione tra formazione teorica e addestramento pratico
- i requisiti di qualità, tracciabilità e verifica dell’apprendimento
Requisiti della formazione in modalità eLearning
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 conferma la piena validità della formazione in modalità e-learning (asincrona) per i percorsi espressamente individuati dalla normativa, a condizione che siano rispettati specifici requisiti organizzativi, tecnologici e didattici finalizzati a garantire l’efficacia dell’apprendimento e la tracciabilità dell’intero percorso formativo.
La formazione online in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere progettata, erogata e documentata secondo criteri rigorosi, in grado di dimostrare il reale coinvolgimento del partecipante e l’effettiva acquisizione delle conoscenze previste dal programma formativo.
In particolare, la piattaforma e il soggetto formatore devono garantire:
Identificazione del discente – È necessario assicurare che l’accesso al percorso sia riconducibile in modo certo al partecipante.
Tracciabilità del percorso formativo – La piattaforma deve monitorare e certificare lo svolgimento delle attività didattiche da parte di ciascun utente, la tracciabilità di ogni attività svolta in piattaforma, il completamento dei singoli moduli, la progressività di utilizzo del sistema da parte del corsista.
Supporto tecnico e didattico – Deve essere garantita assistenza formativa o tutoraggio adeguato alla tipologia del corso.
Verifica dell’apprendimento – È obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento, secondo modalità definite dal progetto formativo.
Progettazione didattica – Ogni corso deve essere strutturato secondo un progetto formativo coerente con gli obiettivi previsti dalla normativa, con particolare attenzione alla progressione logica dei contenuti, alla chiarezza degli obiettivi didattici e alla verifica dell’effettivo apprendimento.
La presenza sul mercato di offerte formative a basso costo o caratterizzate da procedure semplificate richiede particolare attenzione da parte delle aziende. Un corso formalmente svolto online ma privo dei requisiti di legge comporta il mancato assolvimento degli obblighi formativi del datore di lavoro, con conseguenti responsabilità in sede ispettiva e possibili ripercussioni in caso di infortunio o malattia professionale.
Prima di scegliere un corso e-learning è pertanto opportuno verificare che il soggetto formatore sia legittimato all’erogazione della formazione, che la piattaforma utilizzata garantisca la completa tracciabilità delle attività svolte e che siano disponibili adeguate evidenze documentali del percorso formativo, comprese le registrazioni delle attività, i report di fruizione, le verifiche dell’apprendimento e la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Corsi erogabili in modalità e-learning
Di seguito si riporta l’elenco dei corsi che possono essere erogati interamente in e-learning (online asincrono).
Formazione Generale Lavoratori: il modulo base della durata standard (4 ore) incentrato sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza aziendale.
Formazione Specifica Lavoratori Rischio Basso: destinato alle aziende appartenenti a macrosettori merceologici a basso rischio (es. uffici, servizi, commercio) e per quei lavoratori che non accedono mai ai reparti produttivi di aziende a rischio medio o alto.
Corso Aggiornamento Lavoratori: l’aggiornamento quinquennale obbligatorio da 6 ore per tutte le categorie di rischio, incentrato sull’evoluzione normativa e sui nuovi rischi emergenti.
Formazione base Dirigenti e Corso Aggiornamento Dirigenti: la formazione per le figure apicali che esercitano poteri decisionali e di spesa, focalizzata sugli aspetti giuridici e gestionali.
Formazione base RLS e Corso Aggiornamento RLS: erogabili in modalità e-learning a meno che la contrattazione collettiva non lo vieti espressamente.
Formazione base Datore di Lavoro e Corso Aggiornamento Datore di Lavoro: nuovo obbligo formativo in capo a tutti i Datori di Lavoro introdotto dall’Accordo Stato Regioni 2025, indipendentemente dal settore o dalla dimensione aziendale.
Modulo Cantieri Datore di Lavoro e Modulo Cantieri Dirigenti: nuovo obbligo formativo introdotto dall’Accordo Stato Regioni 2025 per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.
Corso RSPP Modulo A: il corso di base propedeutico di 28 ore per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, interamente teorico.
Corso Aggiornamento RSPP: Il monte ore di aggiornamento quinquennale richiesto per il mantenimento della qualifica di RSPP e ASPP.
Corso Aggiornamento Coordinatori Sicurezza 40 ore: l’aggiornamento per i professionisti abilitati alle funzioni di CSP e CSE nei cantieri edili.
Corsi Aggiornamento DLSPP: aggiornamento specifico per il Datore di Lavoro che ricopre direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Corsi non erogabili in modalità e-learning
Restano esclusi dall’e-learning tutti i percorsi formativi che richiedono un elevato livello di interazione didattica, l’analisi di casi pratici, esercitazioni applicative o attività di addestramento.
Formazione dei Preposti
A differenza del passato, il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 prevede che la Formazione base dei Preposti e il Corso Aggiornamento Preposti debbano essere erogati esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, modalità quest’ultima equiparata alla presenza fisica purché siano rispettati i requisiti organizzativi, tecnologici e didattici previsti dall’Accordo.
Formazione Datore di Lavoro RSPP (DLSPP)
La formazione base dei Datori di Lavoro che scelgono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione può essere erogata esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona.
Moduli B e C per RSPP
Se il Modulo A per RSPP può essere interamente erogaato in modalità e-learning, i successivi moduli tecnici (Modulo B, legato ai macrosettori produttivi) e relazionali (Modulo C, incentrato su comunicazione) devono essere erogati esclusivamente in aula o videoconferenza.
Addetti al primo soccorso
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 e dell’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, la formazione degli addetti al primo soccorso deve essere erogata in presenza oppure, per la sola parte teorica, in videoconferenza sincrona nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo.
Le esercitazioni pratiche previste dal programma formativo, comprese le prove di intervento e le tecniche di primo soccorso, devono essere svolte obbligatoriamente in presenza, in quanto richiedono l’acquisizione e la verifica di abilità operative non conseguibili mediante formazione a distanza.
Non è pertanto consentita l’erogazione del percorso formativo in modalità e-learning asincrona. Le medesime disposizioni si applicano anche ai corsi di aggiornamento, per i quali la parte pratica continua a costituire elemento essenziale e deve essere svolta in presenza.
Addetti antincendio
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 2 settembre 2021, la parte teorica del corso può essere svolta in presenza oppure in videoconferenza sincrona, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Le esercitazioni pratiche, comprese le prove di spegnimento e l’utilizzo delle attrezzature antincendio, devono invece essere svolte obbligatoriamente in presenza, poiché finalizzate all’acquisizione e alla verifica delle competenze operative necessarie per la gestione delle emergenze.
Non è pertanto consentita l’erogazione del percorso formativo in modalità e-learning asincrona. Le stesse modalità si applicano ai corsi di aggiornamento, che devono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività pratiche previste dalla normativa.
Abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro
I corsi di formazione finalizzati all’abilitazione degli operatori all’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (quali, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, escavatori, trattori agricoli e forestali) non possono essere erogati in modalità e-learning asincrona.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che tali percorsi formativi siano svolti in presenza oppure, ove consentito, in videoconferenza sincrona per la sola parte teorica. I moduli pratici e le prove operative devono essere effettuati obbligatoriamente in presenza, su attrezzature conformi e in aree idonee allo svolgimento delle esercitazioni, al fine di verificare l’effettiva acquisizione delle competenze operative richieste per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature.
Ambienti confinati
La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere erogata esclusivamente in presenza, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 177/2011 e dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Tale percorso formativo comprende necessariamente attività addestrative ed esercitazioni pratiche relative all’identificazione dei pericoli, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, alle procedure di accesso e lavoro in sicurezza, alla gestione delle emergenze e alle tecniche di recupero e soccorso. Considerata la natura dei rischi connessi a tali attività, non è consentita l’erogazione della formazione in modalità e-learning né in videoconferenza sincrona, essendo richiesto lo svolgimento integrale del percorso in presenza con verifica pratica delle competenze acquisite.
Modalità di erogazione corsi sicurezza sul lavoro: tabella di sintesi
| Tipologia di corso | E-learning asincrono | Videoconferenza sincrona | Aula |
| Formazione Generale Lavoratori | Sì | Sì | Sì |
| Formazione Specifica Lavoratori Rischio Basso | Sì | Sì | Sì |
| Formazione Specifica Lavoratori Rischio Medio/Alto | No | Sì | Sì |
| Aggiornamento Lavoratori | Sì | Sì | Sì |
| Formazione Base Dirigenti e Aggiornamento | Sì | Sì | Sì |
| Modulo Cantieri Dirigenti | Sì | Sì | Sì |
| Formazione Preposti | No | Sì | Sì |
| Formazione base RLS e Aggiornamento | SÌ, a meno che non sia espressamente vietato dal CCNL | Sì | Sì |
| Formazione base Datore di Lavoro e Aggiornamento | Sì | Sì | Sì |
| Modulo Cantieri Datore di Lavoro | Sì | Sì | Sì |
| Formazione base Datore di Lavoro RSPP (DLSPP) | No | Sì | Sì |
| Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP (DLSPP) | Sì | Sì | Sì |
| RSPP / ASPP – Modulo A | Sì | Sì | Sì |
| RSPP / ASPP – Moduli B e C | No | Sì | Sì |
| Aggiornamento RSPP / ASPP / CSP / CSE | Sì | Sì | Sì |
| Formazione base Coordinatori Sicurezza | No | Sì | Sì |
| Aggiornamento Coordinatori Sicurezza | Sì | Sì | Sì |
| Addetti Primo Soccorso | No | Solo parte teorica | Sì |
| Addetti Antincendio | No | Solo parte teorica | Sì |
| Abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro | No | Solo parte teorica | Sì |
| Ambienti confinati | No | No | Sì |
E-learning e videoconferenza: le differenze
L’e-learning asincrono permette una fruizione slegata da vincoli di orario: l’utente accede alla piattaforma LMS (Learning Management System) e completa i moduli in autonomia.
La videoconferenza sincrona, al contrario, richiede la presenza simultanea di docente e discenti in una stanza virtuale in tempo reale; per il legislatore, quest’ultima è a tutti gli effetti equiparata alla didattica in presenza fisica tradizionale, poiché permette l’interazione immediata e il dibattito interattivo.

