
La formazione dei lavoratori rappresenta uno degli obblighi centrali previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attraverso la formazione, il lavoratore acquisisce conoscenze e competenze utili per riconoscere i rischi presenti nella propria attività, adottare comportamenti corretti e contribuire attivamente al sistema di prevenzione aziendale.
La disciplina della formazione è contenuta principalmente negli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 ed è stata aggiornata dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025.

In questa guida analizziamo chi deve essere formato, quali corsi sono obbligatori, la durata prevista dalla normativa, le regole sull’aggiornamento e gli adempimenti a carico delle aziende.
Indice dei contenuti
Chi è considerato Lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce Lavoratore qualsiasi persona che svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Rientrano quindi nella definizione:
- lavoratori subordinati;
- lavoratori a tempo determinato;
- apprendisti;
- lavoratori somministrati;
- tirocinanti e stagisti;
- soci lavoratori di cooperative;
- collaboratori che operano all’interno dell’organizzazione aziendale.
L’obbligo formativo non dipende dal contratto utilizzato ma dall’effettiva esposizione ai rischi lavorativi.
La formazione dei lavoratori è obbligatoria?
Sì. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
L’obbligo ricade sul datore di lavoro, che deve garantire che la formazione:
- sia coerente con i rischi presenti;
- venga effettuata nei tempi previsti dalla normativa;
- sia documentata;
- venga aggiornata periodicamente.
La mancata formazione costituisce una violazione sanzionabile e può comportare responsabilità anche rilevanti in caso di infortunio.
Come si articola la formazione obbligatoria dei Lavoratori?
Il percorso formativo è composto da due moduli:
Formazione Generale Lavoratori
La Formazione Generale fornisce le conoscenze di base sul sistema della prevenzione aziendale ed è identica per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Formazione specifica Lavoratori
La Formazione Specifica approfondisce invece i rischi concretamente presenti nell’attività svolta e varia in funzione del livello di rischio dell’azienda e delle mansioni assegnate.
L’insieme dei due moduli costituisce la formazione iniziale obbligatoria del lavoratore.
Formazione Generale Lavoratori: durata e contenuti
La durata minima della formazione generale è pari a 4 ore.
I contenuti riguardano i concetti fondamentali della sicurezza sul lavoro:
- rischio, danno, prevenzione e protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti e doveri dei soggetti della sicurezza;
- ruolo degli organi di vigilanza, controllo e assistenza.
L’obiettivo è fornire una base comune di conoscenze a tutti i lavoratori.
Formazione Specifica Lavoratori: durata e contenuti
La durata della Formazione Specifica varia in funzione della classe di rischio aziendale.
| Livello di rischio | Durata minima |
| Rischio basso | 4 ore |
| Rischio medio | 8 ore |
| Rischio alto | 12 ore |
La classificazione del rischio deriva dall’attività svolta dall’azienda e dai rischi individuati nella valutazione dei rischi.
I contenuti di questo modulo devono essere coerenti con i rischi effettivamente presenti nel luogo di lavoro ed essere calibrati sulla mansione del lavoratore, senza limitarsi a contenuti generici.
Entro quando deve essere formata una persona neoassunta?
Uno degli aspetti maggiormente chiariti dall’Accordo Stato-Regioni del 2025 riguarda il momento in cui la formazione deve essere erogata.
Il principio generale è che la formazione debba essere effettuata prima dell’adibizione del lavoratore alle attività che comportano esposizione ai rischi.
In altre parole, il lavoratore deve essere formato prima di iniziare l’attività lavorativa.
Per le aziende ciò significa programmare la formazione già nella fase di inserimento del personale, evitando ritardi che potrebbero comportare violazioni degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Quando la formazione deve essere ripetuta o integrata?
Il datore di lavoro deve garantire una formazione aggiuntiva quando intervengono modifiche rilevanti.
Ad esempio in caso di:
- cambio mansione;
- trasferimento ad altra attività;
- introduzione di nuove attrezzature;
- adozione di nuove tecnologie;
- utilizzo di nuove sostanze pericolose;
- modifiche significative dell’organizzazione del lavoro.
In questi casi la formazione deve essere adeguata ai nuovi rischi presenti.
Aggiornamento Lavoratori: ogni quanto è obbligatorio?
La normativa prevede un corso di aggiornamento Lavoratori di 6 ore ogni 5 anni.
L’aggiornamento non consiste nella ripetizione del corso iniziale, ma deve approfondire:
- evoluzioni normative;
- nuovi rischi;
- innovazioni tecnologiche;
- procedure aziendali;
- casi pratici e analisi degli infortuni;
- misure di prevenzione e protezione.
Lo scopo è mantenere le competenze sempre adeguate rispetto all’evoluzione dell’organizzazione e dei rischi.
La formazione dei Lavoratori può essere svolta online?
Sì, ma con precise condizioni.
La formazione generale e i corsi di aggiornamento sono sempre erogabili in e-learning (online asincrono). La formazione specifica è erogabile in e-learning solo per le attività a rischio basso.
In ogni caso, quando si eroga un corso in e-learning, devono essere garantiti:
- tracciabilità delle attività;
- identificazione del partecipante;
- monitoraggio della frequenza;
- verifica dell’apprendimento;
- conservazione della documentazione formativa.
Cosa succede se la formazione o l’aggiornamento sono scaduti?
La mancata effettuazione della formazione o dell’aggiornamento comporta il venir meno della piena conformità agli obblighi previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Per il datore di lavoro ciò può determinare:
- sanzioni previste dal Testo Unico;
- contestazioni durante ispezioni e verifiche;
- difficoltà nella gestione degli infortuni;
- possibili responsabilità civili e penali in caso di eventi lesivi.
Per questo motivo è fondamentale monitorare costantemente le scadenze formative.
Obblighi formativi dei Lavoratori: tabella riepilogativa
| Corso | Durata |
| Formazione generale | 4 ore |
| Formazione specifica rischio basso | 4 ore |
| Formazione specifica rischio medio | 8 ore |
| Formazione specifica rischio alto | 12 ore |
| Aggiornamento | 6 ore ogni 5 anni |
FAQ sulla formazione dei lavoratori
Tutti i lavoratori devono fare il corso sicurezza?
Sì. L’obbligo riguarda tutti i lavoratori ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dal tipo di contratto.
Un lavoratore già formato deve rifare il corso se cambia azienda?
La formazione generale mantiene la propria validità. La formazione specifica deve invece essere valutata in relazione ai nuovi rischi e alla nuova mansione.
È possibile svolgere la formazione durante l’orario di lavoro?
Sì. La normativa prevede che la formazione avvenga durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico del lavoratore.
L’aggiornamento quinquennale vale per tutti i livelli di rischio?
Sì. L’aggiornamento dei lavoratori è pari a 6 ore ogni 5 anni indipendentemente dalla classificazione del rischio aziendale.

