Guida aggiornata al 2026 sui requisiti per diventare docente formatore sicurezza sul lavoro secondo D.Lgs. 81/2008, D.I. 6 marzo 2013 e Accordo Stato-Regioni 2025.
La figura del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli elementi centrali del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attraverso la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della sicurezza, il formatore contribuisce concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e alla riduzione del rischio di infortuni e malattie professionali.

Per garantire la qualità della formazione erogata, la normativa prevede specifici requisiti di qualificazione per chi svolge attività di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo articolo, approfondiremo i requisiti richiesti per diventare docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi formativi in capo a questa figura.
Indice dei contenuti
Come diventare formatore per la sicurezza sul lavoro?
Per diventare docente formatore sicurezza sul lavoro non esiste un albo professionale né un percorso unico obbligatorio.
La qualificazione si ottiene dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 relativi a:
- conoscenza della materia;
- esperienza professionale nel settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- competenze didattiche e metodologiche.
Tale sistema di qualificazione consente l’accesso alla docenza attraverso diversi percorsi alternativi, valorizzando sia i profili accademici sia i professionisti che hanno maturato esperienza sul campo.
Quali sono i requisiti per essere docente formatore sicurezza?
Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 rappresenta ancora oggi la norma cardine per la qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il sistema si basa su sei criteri alternativi, ciascuno dei quali consente di ottenere la qualificazione. Scopriamoli insieme.
Primo criterio: esperienza di docenza
Il primo criterio prevede una precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
L’attività deve essere documentabile e riferita a corsi effettivamente erogati.
Secondo criterio: titolo di studio e competenze didattiche
Il secondo criterio richiede il possesso di una laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento coerente con le materie di docenza o corsi post-laurea (master, dottorato, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
- corso di formazione sulla didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, oppure diploma triennale in Scienze della Comunicazione o Master in Comunicazione, oppure abilitazione all’insegnamento;
- precedente esperienza come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni;
- precedente esperienza come docente in qualunque materia, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni;
- corsi di formazione in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
Terzo criterio: formazione sulla sicurezza ed esperienza professionale
Il terzo criterio prevede:
- la partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con verifica dell’apprendimento) della durata minima di 64 ore;
- almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- almeno una delle quattro specifiche previste dal secondo criterio.
Quarto criterio: formazione ed esperienza professionale
Il quarto criterio prevede:
- la partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con verifica dell’apprendimento) della durata minima di 40 ore;
- almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- almeno una delle quattro specifiche previste dal secondo criterio.
Quinto criterio: esperienza professionale triennale
Il quinto criterio si basa sull’esperienza lavorativa e richiede:
- un’esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- almeno una delle quattro specifiche previste dal secondo criterio.
Sesto criterio: RSPP e ASPP
Il sesto criterio riguarda i ruoli di prevenzione aziendale e richiede un’esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP oppure di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP, integrata da almeno una delle quattro specifiche previste dal secondo criterio.
Requisiti formatore sicurezza D.I. 6 marzo 2013 (schema riassuntivo)
|
Criterio |
Requisito principale |
Esperienza richiesta |
Ulteriore requisito |
|
1 |
Esperienza di docenza in materia di sicurezza sul lavoro |
Almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni |
Nessuno |
|
2 |
Laurea o titolo post-universitario coerente con l’area tematica oggetto di insegnamento |
L’esperienza professionale non è sempre obbligatoria ma è richiesta in assenza di percorso didattico strutturato * |
Almeno una delle quattro competenze didattiche previste * |
|
3 |
Corso in materia di sicurezza sul lavoro di almeno 64 ore con verifica finale |
Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente |
Almeno una delle quattro competenze didattiche previste * |
|
4 |
Corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro di almeno 40 ore con verifica finale |
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente |
Almeno una delle quattro competenze didattiche previste * |
|
5 |
Esperienza professionale nelle materie oggetto di docenza |
Almeno 3 anni di esperienza lavorativa o professionale coerente |
Almeno una delle quattro competenze didattiche previste * |
|
6 |
Attività svolta come RSPP o ASPP |
RSPP: almeno 6 mesi – ASPP: almeno 12 mesi |
Almeno una delle quattro competenze didattiche previste * |
* COMPETENZE DIDATTICHE
Nei criteri dal 2 al 6, il possesso delle competenze didattiche può essere dimostrato attraverso una delle seguenti modalità alternative:
- Corso Docente Formatore per la sicurezza – 24 ore, oppure abilitazione all’insegnamento, oppure diploma triennale in Scienze della Comunicazione o Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente sulla sicurezza, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni;
- precedente esperienza come docente in qualsiasi materia, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni;
- corsi di formazione in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
Quale corso è necessario per diventare formatore per la sicurezza sul lavoro?
Di fatto, la normativa non impone uno specifico corso di formazione come requisito obbligatorio per tutti i docenti formatori.
Tuttavia, il corso formazione formatori rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per dimostrare il possesso delle competenze didattiche richieste dalla normativa.
Attraverso questo percorso il futuro docente acquisisce competenze relative alla corretta progettazione della formazione, alle tecniche di comunicazione efficace e di gestione delle classi.
Per questo motivo il corso da 24 ore costituisce spesso il percorso più semplice e immediato per integrare i requisiti richiesti dal decreto.
Il formatore sicurezza deve frequentare corsi di aggiornamento?
La qualificazione del formatore non è acquisita in modo permanente.
Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 prevede l’obbligo di aggiornamento professionale da ottemperare, con cadenza triennale, attraverso almeno una delle seguenti modalità:
- partecipazione, per almeno 24 ore, a seminari, convegni e corsi di aggiornamento nell’area tematica di competenza, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08. Di queste 24 ore, almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento.
- almeno 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza nel triennio nell’area tematica di competenza.
Il mantenimento della qualificazione rappresenta un requisito essenziale per continuare a svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quali sono le aree tematiche del formatore sicurezza?
La qualificazione del formatore non è generale, ma riferita a specifiche aree tematiche.
Il D.I. 6 marzo 2013 individua tre macroaree:
Area 1 – Normativa – Giuridica – Organizzativa
Comprende:
- normativa in materia di salute e sicurezza;
- sistema istituzionale della prevenzione;
- responsabilità civili e penali dei soggetti aziendali;
- modelli organizzativi e gestionali.
Area 2 – Rischi tecnici e igienico-sanitari
Comprende:
- rischi fisici, chimici e biologici;
- rischio meccanico ed elettrico;
- cantieri temporanei e mobili;
- valutazione e gestione del rischio.
Area 3 – Relazionale e comunicativa
Comprende:
- comunicazione efficace;
- gestione dei gruppi;
- dinamiche comportamentali;
- psicologia del lavoro;
- gestione dei conflitti.
Quali norme regolano la qualificazione del docente formatore?
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente da tre pilastri:
- D.Lgs. 81/2008, in particolare articoli 32 e 37;
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che definisce i criteri di qualificazione dei formatori;
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che disciplina contenuti, durata e modalità della formazione in materia di sicurezza.
Per quali corsi non è sufficiente la qualifica di formatore sicurezza?
La qualifica ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 non copre tutte le tipologie formative.
Esistono ambiti regolati da norme speciali:
Antincendio
Regolato dal D.M. 2 settembre 2021, che definisce percorsi formativi e requisiti specifici dei docenti.
Primo soccorso
Regolato dal D.M. 388/2003, che prevede la docenza riservata a personale medico e sanitario.
Attrezzature di lavoro
Regolate dagli Accordi Stato-Regioni, con requisiti di esperienza pratica e competenza tecnica specifica.
Cantieri temporanei o mobili
Formazione disciplinata dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, con requisiti professionali specifici per CSP e CSE.
Domande frequenti
Chi può fare il docente nei corsi di sicurezza sul lavoro?
Chi possiede almeno uno dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e opera nelle aree tematiche per cui è qualificato.
Il corso formatore da 24 ore è obbligatorio?
No. È uno dei percorsi più utilizzati per dimostrare le competenze didattiche, ma non costituisce un obbligo generale previsto dalla normativa.
Un RSPP può diventare docente formatore?
Sì. Il D.I. 6 marzo 2013 prevede uno specifico criterio di qualificazione per RSPP e ASPP in possesso dell’esperienza minima richiesta.
Il docente formatore deve aggiornarsi?
Sì. Per mantenere la qualificazione deve svolgere almeno 24 ore di aggiornamento o 24 ore di docenza nel triennio.
Si possono svolgere corsi in videoconferenza?
Sì, nei limiti e secondo le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

