Corsi eLearning Formatori

Corsi online per la formazione e la qualificazione dei docenti formatori sulla sicurezza sul lavoro.

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Immagine corso eLearning Corso online - Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore

Corso online - Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore

Corso online di didattica per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Codice: EL0098.13 | Prezzo: 320,00 €


Immagine corso eLearning Corso online - Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - 12 ore

Corso online - Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - 12 ore

Corso online in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la qualificazione del Docente Formatore. Quota del requisito per i criteri 3° e 4°.

Codice: EL0624.02 | Prezzo: 190,00 €


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Corsi di formazione eLearning Formatori

Chi è il docente formatore per la sicurezza sul lavoro?

Il docente formatore per la Sicurezza sul lavoro è una persona che svolge attività di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Può essere un responsabile della sicurezza aziendale con buone doti comunicative; un dipendente aziendale interessato alla sicurezza che vuole migliorare la sua posizione lavorativa; un professionista esterno dedicato a svolgere tutta, o in parte, la formazione aziendale. Il docente formatore deve avere dei requisiti che sono esplicitati in norme di legge.

Cosa significa fare il docente formatore SSL?

Fare il docente formatore SSL significa svolgere con efficacia l'attività di formatore: saper progettare lo sviluppo dei contenuti didattici e degli argomenti; saper riconoscere i diversi stili di apprendimento dei corsisti presenti in aula o online; saper usare con competenza diverse metodologie formative per tenere alto il livello di attenzione; saper promuovere, coinvolgere e valorizzare il gruppo dei discenti.

Che normativa definisce la figura del docente formatore SSL?

I riferimenti legislativi sulla figura professionale del docente formatore e sulle modalità di formazione dei docenti per i corsi sulla sicurezza fanno riferimento al D.Lgs 81/08; all'Accordo tra Stato e Regioni del 2011; al Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.

Il D.Lgs 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 2011 (in vigore dal gennaio 2012) definiscono l'obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente - formatore, e demandano alla Commissione Consultiva Permanente il compito di stabilire ed indicare i requisiti minimi che il formatore deve possedere.

Il Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013, confermate le normative precedenti, definisce i criteri per la qualificazione del docente formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, i requisiti necessari per accedere al percorso formativo e le 4 aree tematiche di riferimento (per "area tematica" si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili):

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa
  2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
  3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
  4. Area relazioni/comunicazione

Come si diventa docente formatore SSL?

Per diventare docente formatore per la salute e sicurezza sul lavoro l'interessato deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e deve essere in possesso di almeno uno dei 6 criteri indicati dal Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013.

Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza.

Quali sono i Criteri di qualificazione del docente formatore SSL?

Oltre al prerequisito, l’aspirante formatore deve soddisfare almeno uno dei 6 criteri di qualificazione previsti:

  1. Primo Criterio - aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza;
  2. Secondo Criterio - integra due sotto-criteri:
    • a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
    • b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).
    • corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
    • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni;
  3. Terzo criterio – Aver conseguito un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei seguenti requisiti:
    • corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
    • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni;
  4. Quarto Criterio – Avere un attestato ottenuto dalla frequenza di corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
    Solo se vi siano in aggiunta una delle seguenti condizioni:
    • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
    • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
  5. Quinto Criterio - Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
    Solo se vi siano in aggiunta una delle seguenti condizioni:
    • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
    • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
  6. Sesto Criterio - Vale come requisito l'esperienza accumulata in alcuni ruoli specifici per la sicurezza, nello specifico:
    • almeno 6 mesi di esperienza come RSPP;
    • almeno 12 mesi di esperienza come ASPP;
    • almeno 12 mesi di esperienza come Preposto;
    Tuttavia a ciò deve essere congiunta almeno una delle seguenti specifiche:
    • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
    • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

Le tre aree sono:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa
  2. Area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
  3. Area relazioni/comunicazione

Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi.

I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all'antincendio, all'emergenza, al primo soccorso, eccetera).

Che aggiornamento deve fare il docente formatore?

La normativa predispone anche l'obbligo di aggiornamento per il formatore che, per mantenere inalterata la sua qualifica, deve adempiere a obblighi con cadenza triennale:

  • frequentare corsi di aggiornamento per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza;

Per i formatori docenti già qualificati entro il 18 marzo 2014 (entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 2013) il triennio entro cui completare l'aggiornamento è scaduto il 18 marzo 2017. Per tutti gli altri il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Che corsi puoi fare per diventare Docente Formatore SSL?

Questi sono i corsi rivolti a professionisti che rispettano i requisiti minimi e intendono accrescere le proprie competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro:

  • Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 24 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
  • Corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul - lavoro e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

Questi corsi forniscono ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. Il corso, inoltre, permette di acquisire conoscenze e di comprendere gli argomenti proposti dal programma, sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente e di formatore e consente di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013.

Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi contesti produttivi. La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti con cadenza triennale.