
Il Preposto alla sicurezza sul lavoro è una figura chiave del sistema di prevenzione aziendale, disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e rafforzata negli ultimi anni dalla Legge 215/21 e dal più recente aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Da una parte, la Legge 215/21 ha attribuito maggiore centralità alla vigilanza esercitata dal Preposto all’interno dell’organizzazione aziendale; dall’altra, il nuovo Accordo ha ridefinito durata, aggiornamento e modalità di erogazione della formazione obbligatoria, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo operativo del Preposto nella gestione quotidiana della sicurezza sul lavoro.
In questa guida, analizziamo in dettaglio gli obblighi formativi dei Preposti alla luce delle nuove disposizioni, chiarendo i punti critici e il regime transitorio.

Indice dei contenuti
Chi è il Preposto alla sicurezza
Il Preposto è la figura che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal Datore di Lavoro e dai dirigenti, controllando che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di salute e sicurezza.
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce Preposto il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti:
- sovrintende alle attività lavorative;
- verifica il rispetto delle procedure di sicurezza;
- interviene in caso di comportamenti non conformi;
- segnala situazioni di rischio;
- vigila sull’utilizzo corretto di attrezzature e DPI.
Nella pratica aziendale il ruolo di Preposto è spesso ricoperto da capi reparto, capi turno, capi squadra, responsabili operativi o coordinatori di attività.
Nomina del Preposto: quando è obbligatoria?
La nomina del preposto è sempre obbligatoria (art. 18 D.Lgs. 81/08, modificato dalla L. 215/2021) quando nell’organizzazione aziendale sono presenti figure di coordinamento e vigilanza.
Nelle aziende meno articolate, dove è il datore di lavoro a svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza aziendali da parte dei lavoratori, non è necessario individuare un preposto.
L’obbligo di nomina del preposto (o dei preposti) riguarda quindi tutte le aziende, pubbliche o private, in cui di fatto qualcuno coordina e controlla il lavoro di altri.
La Legge 215/2021 e le modifiche all’art. 26 D.Lgs. 81/08 hanno rafforzato l’obbligo nei lavori in appalto e subappalto: i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici devono indicare al committente i nominativi dei preposti.
Questo significa che le aziende devono valutare concretamente la propria organizzazione interna per verificare:
- presenza di lavoratori che coordinano altri addetti;
- attività che richiedono vigilanza operativa;
- necessità di controllo sull’applicazione delle procedure di sicurezza.
L’individuazione del Preposto assume quindi un ruolo centrale nel sistema prevenzionistico aziendale e comporta il conseguente obbligo di formazione specifica.
È necessario formalizzare la nomina del Preposto?
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la necessità di formalizzare per iscritto la nomina del Preposto.
Il D.Lgs. 81/2008 non prevede espressamente un obbligo generalizzato di nomina scritta per tutte le aziende. Tuttavia, la Legge 215/2021 ha rafforzato il ruolo del Preposto introducendo l’obbligo per Datore di Lavoro e dirigenti di individuare il o i soggetti incaricati dell’attività di vigilanza.
Proprio per questo motivo, nella pratica aziendale la formalizzazione scritta della nomina è oggi considerata fortemente consigliabile e, in molti casi, necessaria per dimostrare la corretta organizzazione del sistema di prevenzione.
La nomina scritta consente infatti di:
- individuare chiaramente il soggetto incaricato;
- definire ruoli, compiti e responsabilità;
- dimostrare l’avvenuta individuazione del Preposto;
- agevolare la gestione della formazione obbligatoria;
- migliorare la tracciabilità organizzativa.
Dal punto di vista ispettivo, una nomina formalizzata rappresenta inoltre un elemento importante per dimostrare che l’azienda ha correttamente organizzato le attività di vigilanza previste dalla normativa.
La lettera di nomina dovrebbe indicare almeno:
- dati del lavoratore nominato;
- ruolo ricoperto;
- funzioni di vigilanza attribuite;
- ambito operativo di competenza;
- obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008;
- obblighi di formazione e aggiornamento.
È importante ricordare che la nomina scritta, da sola, non è sufficiente ad adempiere agli obblighi normativi.
Affinché il sistema sia realmente conforme, il Preposto deve:
- ricevere formazione specifica adeguata;
- svolgere concretamente attività di vigilanza;
- essere messo nelle condizioni operative di esercitare il proprio ruolo;
- poter intervenire in presenza di comportamenti non sicuri.
In assenza di un’effettiva attività di controllo e supervisione, il rischio è quello di creare un “Preposto solo formale”, situazione che può essere contestata dagli organi di vigilanza in caso di ispezioni o infortuni sul lavoro.
Per questo motivo, molte aziende stanno adottando procedure più strutturate di individuazione, nomina e monitoraggio dei Preposti, integrate nei sistemi di gestione della sicurezza e nei modelli organizzativi aziendali.
Quali sono i compiti del preposto?
Il preposto alla sicurezza ha l’obbligo di:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e sul corretto utilizzo dei DPI;
- segnalare tempestivamente guasti, carenze di protezioni, mancanza di DPI;
- interrompere attività non sicure, anche ordinando la sospensione temporanea del lavoro;
- verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- collaborare con datore di lavoro, RSPP e RLS nelle segnalazioni e miglioramenti.
Obblighi formativi Preposto: cosa cambia dal 2025?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 modifica profondamente il sistema formativo dei Preposti, introducendo regole più rigorose rispetto al precedente impianto normativo.
Le novità principali riguardano:
- aumento della durata minima del corso;
- obbligo di aggiornamento biennale (in attuazione della Legge 215/2021);
- divieto di svolgere la formazione in modalità e-learning asincrona;
- rafforzamento della verifica finale di apprendimento.
Perché la formazione del Preposto è stata rafforzata?
Il Preposto rappresenta la figura più vicina alle attività operative e ai lavoratori.
È il soggetto che verifica concretamente:
- il rispetto delle procedure aziendali;
- l’applicazione delle misure di sicurezza;
- l’utilizzo corretto dei DPI;
- la gestione dei rischi nelle attività quotidiane.
Per questo il nuovo Accordo attribuisce particolare importanza alla capacità del Preposto di:
- individuare tempestivamente situazioni pericolose;
- intervenire su comportamenti non sicuri;
- comunicare efficacemente con i lavoratori;
- gestire anomalie e near miss;
- garantire l’attuazione pratica delle misure preventive.
Il rafforzamento formativo risponde quindi alla necessità di rendere il Preposto un elemento attivo e continuo del sistema di prevenzione aziendale.
Chi deve frequentare il corso per Preposti?
L’obbligo formativo riguarda tutti i lavoratori che esercitano funzioni di Preposto, indipendentemente dal settore produttivo, dalla dimensione aziendale o dalla tipologia contrattuale.
Si ricorda inoltre che la formazione del Preposto è obbligatoria e aggiuntiva rispetto alla formazione già svolta in qualità di Lavoratore.
Durata del corso Preposti
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la durata del corso di formazione per Preposti passa da 8 a 12 ore.
Contenuti minimi della formazione
Il percorso formativo deve affrontare almeno i seguenti argomenti.
Sistema della sicurezza
- organizzazione della prevenzione aziendale
- soggetti coinvolti e ruoli
Ruoli e responsabilità
- obblighi del Preposto
- responsabilità e relazioni con le altre figure
Gestione dei rischi
- individuazione e valutazione dei rischi
- gestione di infortuni e near miss
Prevenzione e controllo
- misure di prevenzione e protezione
- verifica dell’applicazione delle procedure
Comunicazione
- tecniche di comunicazione efficace
- sensibilizzazione dei lavoratori
Modalità di erogazione della formazione
Una delle modifiche più importanti introdotte dal nuovo Accordo riguarda le modalità di erogazione della formazione, poiché non è più consentito l’e-learning.
I corsi possono essere erogati esclusivamente:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona.
Aggiornamento obbligatorio del Preposto: nuova scadenza biennale
L’obbligo formativo non si esaurisce con il corso base. Il Preposto deve infatti effettuare un Corso di Aggiornamento Preposti di 6 ore ogni 2 anni.
Si tratta di una delle principali novità introdotte dall’Accordo 2025 che, in applicazione di quanto stabilito dalla Legge 215/2021, riduce la periodicità di aggiornamento da 5 a 2 anni.
L’obiettivo è garantire un aggiornamento continuo rispetto a:
- evoluzione normativa;
- cambiamenti organizzativi;
- introduzione di nuove tecnologie;
- analisi di eventi infortunistici e near miss.
Tabella riepilogativa obblighi formativi Preposti 2025
| Aspetto | Dettaglio |
| Obbligo formativo | Sì |
| Durata corso base | 12 ore |
| Modalità | Aula / videoconferenza |
| E-learning | Non consentito |
| Aggiornamento | 6 ore ogni 2 anni |
Verifica finale dell’apprendimento: cosa cambia con l’Accordo 2025
Per quanto riguarda la verifica dell’apprendimento da effettuare a fine corso, il nuovo Accordo introduce criteri più dettagliati e uniformi per tutti i soggetti formati.
La verifica finale diventa infatti un elemento centrale del percorso formativo e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato.
L’Accordo 2025 prevede:
- test scritto o colloquio orale;
- almeno 30 domande per i corsi base;
- almeno 10 domande per i corsi di aggiornamento;
- soglia minima del 70% di risposte corrette;
- obbligo di verbalizzazione della verifica;
- conservazione della documentazione formativa per almeno 10 anni.
Il nuovo sistema rafforza quindi il principio secondo cui la formazione deve produrre competenze concretamente verificabili e documentabili nel tempo.
Sanzioni per mancata formazione del Preposto
La mancata formazione o il mancato aggiornamento del Preposto possono comportare responsabilità per il Datore di Lavoro e per i dirigenti.
In caso di violazione degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza possono contestare:
- mancata formazione obbligatoria;
- formazione non conforme;
- aggiornamento scaduto;
- mancata individuazione del Preposto.
Le conseguenze possono includere sanzioni penali e amministrative previste dal Testo Unico Sicurezza.
Periodo transitorio e riconoscimento della formazione
Uno degli aspetti più importanti del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda la gestione del passaggio dal precedente sistema formativo al nuovo modello introdotto dall’Accordo del 17 aprile 2025.
L’Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, è entrato immediatamente in vigore, ma prevede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle aziende e ai soggetti formatori di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni.
Fino al 24 maggio 2026 è quindi possibile erogare i corsi per Preposti secondo le regole previste dal precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, purché i percorsi formativi risultino conformi alla disciplina previgente.
Dal 25 maggio 2026, Dal 25 maggio 2026 tutti i nuovi corsi di formazione per Preposti dovranno essere pienamente conformi alle disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, comprese:
- durata minima del corso di 12 ore;
- aggiornamento obbligatorio biennale;
- divieto di e-learning asincrono.
Responsabilità del Datore di Lavoro e impatto organizzativo
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le responsabilità del datore di lavoro nella gestione della formazione del Preposto.
Il D.Lgs. 81/2008, rafforzato dall’Accordo 2025, chiarisce che il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione della formazione e del suo aggiornamento.
Questo implica:
- obbligo di verifica delle scadenze;
- tracciabilità delle formazioni effettuate;
- adeguamento tempestivo ai nuovi obblighi;
- obbligo di verificare nel tempo l’efficacia della formazione erogata.
In caso di mancata formazione o aggiornamento, la responsabilità non è solo formale ma anche organizzativa e prevenzionistica, con possibili conseguenze in sede ispettiva e giudiziaria.
Per le aziende, questo comporta la necessità di introdurre sistemi strutturati di monitoraggio della formazione, spesso integrati nei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
Differenza tra Preposto, Dirigente e Datore di Lavoro
Nel sistema della sicurezza sul lavoro disciplinato dal D.Lgs. 81/2008, le figure del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto svolgono funzioni differenti ma strettamente collegate tra loro all’interno dell’organizzazione aziendale.
Comprendere le differenze tra questi soggetti è fondamentale per individuare correttamente responsabilità, obblighi formativi e compiti di vigilanza previsti dalla normativa.
Il Datore di Lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione aziendale e il potere decisionale e di spesa. È la figura su cui ricade l’obbligo generale di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione dei rischi, l’organizzazione della prevenzione e la pianificazione delle misure di sicurezza.
Il Dirigente, invece, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando concretamente l’attività lavorativa e vigilando sull’applicazione delle disposizioni aziendali. Si tratta di una figura con poteri gestionali e organizzativi, spesso identificabile in responsabili di stabilimento, direttori operativi o responsabili di funzione.
Il Preposto rappresenta invece la figura più vicina alle attività operative quotidiane. Il suo compito principale consiste nel sovrintendere al lavoro dei lavoratori e verificare che le procedure di sicurezza vengano rispettate correttamente durante lo svolgimento delle attività.
A differenza del Dirigente, il Preposto non dispone necessariamente di autonomi poteri decisionali o di spesa, ma esercita un’attività di controllo operativo diretto sul personale.
In concreto, il Preposto:
- controlla il rispetto delle procedure di sicurezza;
- verifica il corretto utilizzo dei DPI;
- interviene in caso di comportamenti non sicuri;
- segnala eventuali anomalie o situazioni di rischio;
- può interrompere attività pericolose in presenza di rischi gravi e immediati.
La distinzione tra queste figure assume particolare rilevanza anche sotto il profilo delle responsabilità. In caso di infortunio sul lavoro, infatti, gli organi ispettivi e l’autorità giudiziaria valutano concretamente chi esercitava funzioni di organizzazione, direzione o vigilanza all’interno dell’azienda, indipendentemente dalla qualifica formale attribuita.
| Figura | Funzione principale | Poteri | Attività prevalente |
| Datore di Lavoro | Organizza la sicurezza aziendale | Decisionali e di spesa | Gestione complessiva |
| Dirigente | Attua le direttive aziendali | Organizzativi e gestionali | Coordinamento delle attività |
| Preposto | Vigila sulle attività operative | Controllo operativo | Supervisione dei lavoratori |

