Formazione Sicurezza in Lombardia: Guida completa alla piattaforma Ge.Fo.S.

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Il 3 agosto 2026, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione n. XII/6661. Questo provvedimento segna un punto di svolta storico per l’erogazione, il monitoraggio e il controllo della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La delibera dà attuazione operativa alla Legge Regionale n. 4/2026, introducendo l’obbligo di utilizzo della nuova piattaforma informatica Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza).

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa cambia per i soggetti formatori e per i datori di lavoro, quali sono i nuovi adempimenti obbligatori e le tempistiche di entrata in vigore.



Cos’è la piattaforma Ge.Fo.S. e a cosa serve?

La piattaforma Ge.Fo.S. diventa lo strumento esclusivo per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione preventiva e consuntiva dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza realizzati in Lombardia.

Gli obiettivi principali del nuovo ecosistema digitale sono:

  • Garantire la completa tracciabilità della formazione per contrastare il fenomeno della falsa formazione.
  • Agevolare le attività di ispezione, programmazione e vigilanza da parte delle ATS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
  • Raccogliere i log di sessione e archiviare i dati tramite il sistema sicuro SAFE, garantendo l’integrità e l’immodificabilità dei documenti (inclusi gli attestati) per 10 anni.

A chi si applicano le nuove regole? I Soggetti obbligati

Le disposizioni impattano tutti i soggetti che erogano formazione sulla sicurezza in Lombardia. Nello specifico, la normativa individua:

  • Soggetti Formatori Istituzionali: Tra cui ASST, AREU, Università, Fondazioni IRCCS e Polis-Lombardia.
  • Soggetti Formatori Accreditati: Enti iscritti all’Albo regionale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
  • Altri Soggetti Formatori: Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali e Datoriali, Ordini Professionali e Fondi Interprofessionali.
  • Datori di Lavoro: Persone fisiche che erogano direttamente corsi di formazione o aggiornamento per i propri lavoratori, dirigenti e preposti.

I corsi esclusi dal tracciamento Ge.Fo.S.

Restano esclusi dall’obbligo di inserimento in piattaforma:

  • I corsi antincendio (art. 46 D.Lgs. 81/08).
  • I corsi abilitanti per la conduzione di generatori a vapore.
  • I corsi per addetti alla rimozione e smaltimento dell’amianto.

Cosa cambia nella pratica? I nuovi adempimenti step-by-step

L’introduzione di Ge.Fo.S. impone un profondo cambio organizzativo. I flussi procedurali sono stati resi estremamente stringenti e prevedono i seguenti passaggi obbligatori:

1. Iscrizione ed elenco regionale

Per poter operare, i soggetti formatori devono iscriversi all’Elenco Regionale.
L’iscrizione avviene al primo accesso in piattaforma tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Il legale rappresentante (o un suo incaricato con delega firmata digitalmente) deve autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ogni 3 anni, i requisiti decadono automaticamente; in prossimità della scadenza il sistema chiederà di confermarne il possesso.

2. Comunicazione preventiva di avvio corso

Questo è uno dei cambiamenti operativi più impattanti. La comunicazione di avvio ha carattere strettamente preventivo e deve contenere l’anagrafica del corso, la modalità di erogazione, il calendario e i dati anagrafici di ogni singolo discente.

La comunicazione deve essere consolidata a sistema entro la data di avvio del corso e comunque non oltre 1 ora dall’avvio della prima lezione a calendario.

Trascorso questo rigido limite temporale, il sistema informatico bloccherà l’inserimento e la comunicazione di avvio non sarà più possibile.

3. Conclusione, esiti e tolleranza sui ritardi

Al termine dell’attività formativa, è necessario chiudere formalmente l’iter comunicando la conclusione del corso e inserendo l’esito per ogni singolo discente entro 30 giorni.

Se l’inserimento avviene oltre i 30 giorni consentiti, la piattaforma obbligherà l’utente a compilare un giustificativo per la “Dichiarazione Tardiva”.

In caso di ritardo giustificato, il sistema invierà in automatico un alert (un’e-mail di segnalazione) alle ATS competenti per territorio.

4. Generazione automatica degli attestati

Gli attestati non saranno più predisposti manualmente dagli enti: saranno generati automaticamente dalla Piattaforma Ge.Fo.S. in formato PDF/A, ma solo a seguito del caricamento degli esiti e della chiusura formale del corso.

Ogni attestato riporterà un Codice Attestato univoco, calcolato dal sistema.


Break formativi, e-learning e videoconferenza: i prossimi atti

Un nodo centrale affrontato dalla DGR XII/6661 riguarda le modalità formative a distanza e la micro-formazione, per le quali si attendono successivi atti amministrativi della DG Welfare.

Taliatti dovranno essere emanati ed approvati tassativamente prima dell’avvio ufficiale della piattaforma.

Per definire se un corso online (svolto da soggetti non basati fisicamente in Lombardia) ricada o meno negli obblighi lombardi, la Deliberazione stabilisce il “criterio dell’ubicazione dell’elaboratore elettronico”. Per i corsi asincroni (E-learning) varrà la sede del server, mentre per i corsi sincroni (Videoconferenza) farà fede l’ubicazione del PC da cui l’organizzatore avvia la sessione.


Entrata in vigore: quando partono le nuove regole?

La transizione verso il nuovo sistema avverrà secondo tempistiche ben precise:

  1. Attivazione della piattaforma: La data di attivazione coinciderà con la pubblicazione della DGR XII/6661 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
  2. La data chiave: È stato stabilito che la pubblicazione sul BURL non avverrà prima del 9 ottobre 2026, per garantire il completamento dei collaudi e dei test tecnici.
  3. Avvio degli obblighi operativi: Tutti gli obblighi di registrazione, utilizzo di Ge.Fo.S., comunicazione dei corsi e generazione degli attestati diventeranno legalmente cogenti e sanzionabili a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL.