
Il panorama normativo riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro è in costante evoluzione, guidato dalla necessità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e organizzativi del mondo produttivo. Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il quadro normativo ha subito una profonda trasformazione, consolidando e chiarendo le regole per la formazione di tutte le figure aziendali.
Uno degli aspetti più dibattuti e complessi da gestire per le aziende riguarda proprio le modalità di erogazione dei corsi sulla sicurezza.

Questo tema è cruciale per il Datore di Lavoro, per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per i reparti HR e per gli Enti Formatori. Scegliere la corretta metodologia, oggi più che mai, definisce il confine tra un attestato valido, pienamente conforme agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008, e una formazione inefficace o passibile di gravi sanzioni.
In questo articolo faremo chiarezza, corso per corso, su tutte le modalità di erogazione ammesse dalla normativa.
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo 2025
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce il principio cardine secondo cui il Datore di Lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, declinata in base ai rischi specifici della mansione.
A dare corpo a questo principio è oggi il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che sostituisce i precedenti accordi, riunendo in un unico documento gli adempimenti in capo alle diverse figure aziendali.
Quali sono le modalità di erogazione ammesse per i corsi sulla sicurezza?
In merito alla gestione dei corsi, la normativa individua quattro metodologie di erogazione ammesse. Ognuna possiede caratteristiche specifiche, limiti applicativi e requisiti tecnici che devono essere rispettati rigorosamente:
- Formazione in presenza fisica: il tradizionale metodo in aula, essenziale per determinate figure strategiche e obbligatorio per l’addestramento pratico.
- Videoconferenza sincrona (VCS): la fruizione da remoto in tempo reale, equiparata alla presenza fisica per le sessioni teoriche, ma soggetta a rigorosi vincoli informatici.
- E-learning (asincrono): la fruizione individuale e autonoma di corsi multimediali su piattaforme informatiche strutturate (LMS), la cui applicazione è limitata ad alcuni corsi e soggetta anch’essa rigorosi requisiti tecnici.
- Modalità mista (blended): l’alternanza delle metodologie sopracitate all’interno dello stesso percorso formativo, ideale per coniugare teoria digitale e pratica sul campo.
Comprendere esattamente quando e come applicare queste modalità rappresenta una strategia fondamentale per HR e RSPP: permette di ottimizzare i costi e i tempi aziendali garantendo, al contempo, l’assoluta conformità documentale in caso di ispezioni degli organi di vigilanza.
Formazione in presenza: limiti e rapporto docenti/discenti
La formazione in aula fisica rimane il pilastro per molteplici percorsi legati alla salute e sicurezza, specialmente per quelli che implicano l’acquisizione di abilità manuali, l’apprendimento di procedure di emergenza e l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro (disciplinate dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008). L’aula permette un’interazione vis-à-vis essenziale per interiorizzare le logiche di prevenzione e correggere i comportamenti a rischio in tempo reale.
Rispetto al passato, l’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce una novità di grande impatto per l’organizzazione delle aule: il numero massimo di partecipanti per i corsi in presenza è stato ridotto da 35 a 30 discenti. Questa stretta è dettata dalla volontà di elevare la qualità didattica, agevolando l’interazione, i dibattiti e le dinamiche di problem solving tra docente e lavoratori.
Come vedremo più avanti, il limite di 30 partecipanti si applica anche alla formazione in videoconferenza sincrona (VCS).
Per le parti pratiche della formazione (es. addestramento all’uso dei DPI, conduzione di carrelli elevatori, lavori in spazi confinati), il legislatore impone non solo la presenza fisica obbligatoria, ma rapporti docente/discenti estremamente stringenti: il limite scende a un docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche (rapporto 1:6), al fine di garantire la totale supervisione e l’assoluta tutela dei lavoratori durante le esercitazioni pratiche.
Videoconferenza sincrona: requisiti tecnici obbligatori
La videoconferenza sincrona (VCS) rappresenta l’ambito in cui l’Accordo del 2025 si esprime con la massima fermezza tecnica. Oggi la VCS è formalmente equiparata alla presenza fisica per tutta la formazione di natura teorica, ma questa parificazione è subordinata al rispetto di stringenti vincoli volti a sventare il fenomeno dell’assenteismo virtuale o della disattenzione:
- Divieto di utilizzo dello smartphone: l’Accordo stabilisce che i corsi in VCS devono essere fruiti esclusivamente tramite PC desktop o tablet. È vietato l’uso degli smartphone, in quanto lo schermo ridotto compromette la lettura del materiale e incentiva la fruizione in contesti non idonei (es. alla guida, in cantiere, in mobilità).
- Disattivazione delle utility: la piattaforma di erogazione deve monitorare l’attività del discente, generando alert diretti al docente qualora l’utente cambi finestra o avvii applicazioni non connesse alla didattica.
- Tracciamento continuo: i vecchi fogli firma scannerizzati non sono validi. Il sistema deve garantire report informatici inalterabili che certifichino l’ora di log-in, le temporanee disconnessioni per problemi di rete e il tempo netto di permanenza nell’aula virtuale.
- Controllo accessi protetto: l’ingresso deve avvenire tramite credenziali univoche e personali, assicurando l’identità dell’utente collegato.
Solo se tutti questi requisiti vengono soddisfatti l’attestato rilasciato a seguito del corso in videoconferenza è considerato legalmente valido.
Quali corsi sulla sicurezza si possono fare in e-learning?
L’e-learning rappresenta un’opzione flessibile e vantaggiosa per la gestione della formazione. Il nuovo quadro normativo definisce con esattezza le casistiche in cui questa modalità è considerata legittima.
Secondo quanto stabilito dall’AccordoStato-Regioni del 17 aprile 2025, i corsi che possono essere erogati in modalità e-learning sono i seguenti:
- Formazione Generale dei Lavoratori
- Formazione Specifica dei Lavoratori (solo attività a basso rischio)
- Formazione dei Datori di Lavoro (riferito al nuovo corso base obbligatorio)
- Formazione dei Dirigenti
- Aggiornamento dei Lavoratori
- Aggiornamento dei Dirigenti
- Aggiornamento dei Datori di Lavoro
- Modulo A per RSPP e ASPP
- Aggiornamento RSPP e ASPP
- Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro
- Formazione e aggiornamento RLS, a meno che non sia espressamente vietato dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Quali sono i corsi vietati in e-learning?
Dalla lettura combinata dell’Accordo 2025 e delle recenti modifiche al D.Lgs. 81/08 emergono restrizioni assolute per alcune specifiche figure e livelli di rischio:
- Preposti: in conformità all’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs. 81/08 (modificato dalla L. 215/2021), la formazione del Preposto deve avvenire esclusivamente in aula o in videoconferenza. La moodalità e-learning non è quindi consentita.
- Lavoratori a rischio medio e alto: la formazione specifica per queste categorie (rispettivamente 8 e 12 ore) non è erogabile in e-learning.
- Modulo Base per Datore di Lavoro RSPP: sebbene l’aggiornamento sia consentitola formazione base del Datore di Lavoro che assume l’incarico di RSPP può avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza.
Si ricorda infine che, per tutti i percorsi formativi (compresi quelli in e-learning), in presenza di lavoratori stranieri l’erogazione è condizionata alla preventiva verifica della comprensione della lingua veicolare del corso (italiano).
Come funziona la modalità mista (blended learning) per la sicurezza?
La modalità mista (o blended learning) consente di strutturare un percorso formativo combinando diverse opzioni erogative.
Questa metodologia trova applicazione nei percorsi complessi che articolano una parte normativo-teorica e una parte pratica. L’esempio principale è rappresentato dall’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro (es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili – PLE, gru):
- Modulo teorico e giuridico: può essere erogato in e-learning (dove consentito) o in videoconferenza sincrona.
- Modulo pratico e verifica sul campo: deve svolgersi obbligatoriamente in presenza fisica, presso strutture o campi prove idonei, rispettando il limite di 1 docente ogni 6 discenti.
Tabella Riepilogativa: le modalità ammesse per ciascuna figura aziendale
| Corso | Aula | Videoconferenza sincrona | E-learning asincrono |
| Formazione Generale Lavoratori | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| Formazione Specifica – Rischio Basso | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| Formazione Specifica – Rischio Medio/Alto | Ammessa | Ammessa (parte teorica) | Vietato |
| Aggiornamento Lavoratori | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| Preposto – Base e Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Vietato |
| Dirigenti – Base e Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| Datore di Lavoro – Base e Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| Datore di Lavoro RSPP – Base | Ammessa | Ammessa | Vietato |
| Datore di Lavoro RSPP – Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| RSPP / ASPP – Modulo A e Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Ammesso |
| RLS – Base e Aggiornamento | Ammessa | Ammessa | Ammesso (previa verifica CCNL) |

