
Il nuovo Accordo ha introdotto diverse modifiche relative agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro: dai requisiti dei soggetti formatori alle modalità di erogazione dei corsi, fino ai contenuti minimi e alle durate dei percorsi formativi.
Per consentire ad aziende, enti formatori e consulenti di adeguarsi alle nuove disposizioni, è stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi. Durante questo arco temporale era possibile completare i percorsi già avviati secondo le vecchie regole e pianificare l’adeguamento ai nuovi requisiti.

Dal 24 maggio 2026, però, il quadro cambia definitivamente: non sarà più possibile avviare corsi secondo la normativa previgente e tutti i percorsi formativi dovranno essere pienamente conformi al nuovo Accordo 2025, sia nei contenuti sia nelle modalità organizzative e di erogazione.
Fine del periodo transitorio: cosa diventa obbligatorio
Con la chiusura del periodo transitorio, si passa a un sistema completamente rinnovato e più strutturato. Tutti i corsi dovranno rispettare i nuovi standard in termini di durata, contenuti, modalità didattiche e aggiornamento. Non saranno più ammessi percorsi progettati secondo le precedenti disposizioni.
Questo comporta un cambiamento concreto per le aziende: ogni attività formativa dovrà essere verificata e, se necessario, riprogettata per garantire la piena conformità al nuovo Accordo.
Preposti: nuove scadenze e modalità formative
Una delle novità più rilevanti riguarda la figura del Preposto, per la quale il nuovo Accordo introduce modifiche già in vigore ma che diventano pienamente operative con la fine del periodo transitorio.
Il corso base Preposti passa da 8 a 12 ore e deve rispettare i contenuti previsti dal nuovo Accordo. L’Aggiornamento dei Preposti diventa biennale, con una durata di almeno 6 ore, superando il precedente sistema quinquennale.
Inoltre, cambia in modo definitivo anche la modalità di erogazione: non è più consentito l’e-learning. La formazione per preposti, sia iniziale sia di aggiornamento, può essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.
Dal punto di vista delle scadenze, i preposti che, alla data di entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2025), risultavano formati o aggiornati da oltre due anni, devono completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026. Questo richiede un’attenta verifica delle posizioni in azienda per evitare situazioni di non conformità.
Datori di Lavoro: nuovo obbligo formativo
Il nuovo Accordo introduce un obbligo formativo strutturato anche per i Datori di Lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno il ruolo di RSPP.
È previsto un corso base di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro. Chi ricopre anche il ruolo di RSPP deve integrare la formazione con ulteriori 8 ore specifiche. È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
Per questa figura è stato previsto un periodo più ampio di adeguamento: il percorso formativo deve essere completato entro il 24 maggio 2027. Tuttavia, da maggio 2026 tutti i corsi dovranno comunque essere progettati ed erogati secondo i nuovi standard.
Soggetti formatori: non basta più il docente qualificato
Con la fine del periodo transitorio diventa centrale anche il ruolo del soggetto formatore. Non è più sufficiente che i corsi siano tenuti da docenti qualificati: è necessario che anche il soggetto che organizza la formazione rientri tra quelli espressamente individuati dall’Accordo 2025.
Possono erogare formazione:
- soggetti formatori istituzionali
- soggetti accreditati secondo i sistemi regionali e delle Province autonome
- organismi paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali
- datori di lavoro, limitatamente alla formazione interna
Per i soggetti accreditati viene introdotta una distinzione rilevante: per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente l’accreditamento regionale; per gli altri corsi previsti dall’Accordo è richiesta anche un’esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo rafforza il controllo sulla qualità dell’offerta formativa e impone alle aziende una maggiore attenzione nella scelta dei fornitori.
Datori di Lavoro come soggetti formatori
Il nuovo Accordo chiarisce in modo esplicito che anche i Datori di Lavoro che organizzano direttamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti devono rispettare integralmente tutte le disposizioni previste.
Dal 24 maggio 2026, la formazione interna deve essere pienamente conforme ai nuovi requisiti in termini di contenuti, durata e modalità. Il Datore di Lavoro, in questo caso, assume il ruolo di soggetto formatore e deve rispettare tutti gli obblighi previsti.
Tra questi:
- predisporre un documento progettuale per ogni corso, con obiettivi, contenuti, articolazione oraria e metodologie didattiche
- garantire l’utilizzo di docenti qualificati secondo il D.I. 6 marzo 2013
- effettuare verifiche finali obbligatorie (test o colloqui)
- conservare il fascicolo del corso per almeno 10 anni
La conclusione del periodo transitorio rende questi adempimenti obbligatori a tutti gli effetti, senza più margini di flessibilità.
Progettazione dei corsi e nuovi obblighi organizzativi
Dal maggio 2026, tutti i corsi di formazione devono essere progettati secondo i criteri definiti dal nuovo Accordo 2025. Non è più possibile organizzare percorsi formativi in modo semplificato o basato sulle precedenti disposizioni.
Diventano obbligatori:
- un documento progettuale per ogni corso
- il registro presenze, in formato cartaceo o elettronico, con sistemi digitali tracciabili
- la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi normati
- il verbale di verifica finale
- la creazione e conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni
- il monitoraggio dell’efficacia della formazione
Videoconferenza: requisiti già in vigore
Per quanto riguarda la videoconferenza sincrona, il nuovo Accordo stabilisce requisiti organizzativi e tecnici precisi, già in vigore dalla sua pubblicazione nel maggio 2025. Questo significa che, anche durante il periodo transitorio, le modalità di erogazione a distanza dovevano già rispettare tali criteri.
Dal 24 maggio 2026, la conformità a questi requisiti diventa parte integrante dell’obbligo generale di adeguamento di tutti i corsi.
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Cosa devono fare le aziende
Alla luce della fine del periodo transitorio, le aziende devono verificare con attenzione la propria situazione formativa e pianificare eventuali adeguamenti.
Il 24 maggio 2026 non è solo una scadenza formale, ma un punto di svolta: da quel momento, il rispetto delle nuove regole diventa condizione imprescindibile per la validità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
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