Modello DVR Archivio Documentale

Modello Word del Documento di Valutazione dei Rischi per l’Attività di: Archivio Documentale – Categoria Istat: S – Altre Attività Di Servizi

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Dettagli

Codice: CSA278.D Categorie: , ,
Attenzione: Questo modello è composto da una relazione sui criteri di valutazione e le misure generali di sicurezza e da una sezione relativa alla valutazione dei rischi per ciclo lavorativo che deve essere personalizzata in base al proprio contesto lavorativo. Per la valutazione dei rischi specifici per cui non è possibile standardizzare, occorre eseguire le valutazioni specifiche consultando tecnici esperti in materia.

Modello “DVR Archivio Documentale” in formato WORD per la valutazione dei rischi delle attività del settore Archivio Documentale classificate nella Categoria Istat: S – Altre Attività Di Servizi.

Il file è reso disponibile in formato digitale (Microsoft Word) e sarà scaricabile dall’area riservata (I miei ordini) solo dopo la ricezione della contabile del pagamento.

Questo documento è un modello che deve essere completato con i dati dell’azienda (dati anagrafici, elenco delle figure responsabili, ASL competente, dati iscrizione CCIIAA, ecc.)

Informazioni aggiuntive
Tipologia di modello

Modello DVR

Tipologia prodotto

Modelli di documenti

Domande frequenti

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento con cui il datore di lavoro analizza e valuta i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda. È obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e costituisce la base per organizzare la prevenzione e protezione dei lavoratori.

Il DVR deve riportare:
  • l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate;
  • i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti;
  • il programma di formazione e di miglioramento della sicurezza;
  • i ruoli aziendali coinvolti nel sistema della sicurezza aziendale;
  • le mansioni esposte a rischi specifici.

L’obbligo di produrre il DVR ricade esclusivamente sul datore di lavoro (obbligo non delegabile), in collaborazione con RSPP, RLS e medico competente. Devono redigere il DVR tutte le aziende, enti e organizzazioni con almeno un lavoratore (dipendenti, tirocinanti, soci lavoratori, collaboratori). Sono esentati solo i liberi professionisti e le imprese senza dipendenti.

Il DVR non ha una scadenza fissa. Deve però essere aggiornato:
  • entro 90 giorni dall’avvio dell’attività;
  • entro 30 giorni in caso di modifiche aziendali rilevanti, introduzione di nuovi rischi, infortuni significativi o variazioni normative.
Per alcune valutazioni specifiche la legge prevede aggiornamenti periodici:
  • rischi fisici (rumore, vibrazioni, CEM, radiazioni) – ogni 4 anni;
  • rischio chimico e cancerogeni/mutageni/biologici – ogni 3 anni o prima, se cambiano le condizioni.

Sì: modelli standardizzati sono disponibili, spesso in formato Word. I modelli prevedono sezioni chiare per:

  • dati identificativi dell’azienda e figure di sicurezza (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente);
  • ciclo lavorativo e mansioni;
  • valutazione dei rischi;
  • misure di sicurezza e programma di miglioramento

I modelli DVR sono quindi utili come guida, ma il DVR deve sempre essere adattato alla specifica realtà aziendale per essere valido