Categoria: | Supporti per formatori |
Settore: | Sicurezza sul lavoro |
Codice: | QS0014.16 |
Tutti i Datori di Lavoro-RSPP che hanno frequentato i corsi di cui all’Art.3 del D.M. 16 Gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi di cui all’Art.95 del D.Lgs 626/94. Per gli esonerati il primo termine è di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato regioni(dal 11/01/2012 al 11/01/2014).
Per tutti gli altri il credito formativo è quinquennale dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni(dal 11/01/2012 al 11/01/2017).
L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale(cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
L'obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e' individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Crediti formativi
Il corso costituisce credito formativo valido per l’aggiornamento dei Datori di Lavoro-RSPP(Art.34 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.) di cui dall’Accordo Stato Regioni del 11/01/2012.