Cos'è la valutazione del rischio macchine?

Valutare il rischio delle macchine per eliminare o ridurre i rischi

Valutare i rischi in azienda significa innanzitutto considerare le possibilità dieliminarli sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno. Quindi macchine che rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee.

Per stabilire se una macchina corrisponde a queste caratteristiche, anche il costruttore deve effettuare una valutazione dei rischi in tutte le possibili ipotesi di utilizzo “ragionevolmente prevedibili” [1]. Questo significa che devono essere valutate anche le possibilità di utilizzo “anormali” o “scorrette” ma che possono essere ragionevolmente previste. Pensate a un carrello elevatore: come fabbricante valuterò tutti i possibili rischi, ad esempio la guida veloce che potrebbe portare a un ribaltamento. Quindi dovrò prevedere una cabina chiusa e protetta, oppure una gabbia di protezione abbinata a delle cinture di sicurezza o anche dei sistemi elettronici che limitino automaticamente la velocità in caso di pericolo.

Il fabbricante individua quindi i pericoli cui può dare origine la macchina, ne stima i corrispondenti rischi, li elimina o li riduce al minimo applicando le misure di protezione necessarie, stabilendo infine i limiti della macchina: l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile [2].

Ogni macchina deve quindi essere dotata di una “dichiarazione di conformità” che attesti il rispetto dei requisiti di sicurezza, deve riportare in modo visibile vicino al nome del produttore la marcatura CE [3] e deve essere dotata di un manuale di istruzioni per l’uso in cui devono essere chiaramente indicate le modalità corrette di utilizzo ma anche quelle scorrette che potrebbero portare a dei rischi. Ad esempio, nel caso del carrello elevatore, dovrà essere indicata la possibilità o meno di utilizzo in presenza di atmosfere esplosive, evidenziando il rischio nel caso questo uso non sia previsto.

E’ quindi necessario progettare l’organizzazione della produzione e far installare macchine che eliminano o riducono al minimo i rischi nell’utilizzo. Nel caso di attrezzature non marcate CE, quindi di vecchia fabbricazione, bisogna valutare la necessità di prevedere miglioramenti o modifiche per renderle conformi ai requisiti generali di sicurezza [4] specificati dal decreto legislativo 81/2008, anche in questo caso con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo i rischi nell’utilizzo.

È anche necessario verificare l’eventuale interazione o interferenza con le altre attrezzature o con altri rischi presenti nello stabilimento. Perché infatti non basta avere delle macchine sicure: è anche necessario che tutta l’organizzazione del lavoro ne consenta un funzionamento corretto e un utilizzo cosciente da parte degli addetti, consapevolezza che si può raggiungere solo con una specifica e adeguata formazione.


[1] Articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 17 del 2010
[2] “Principi generali, Allegato I, Decreto Legislativo n. 17 del 2010
[3] “Allegato III, Decreto Legislativo n. 17 del 2010
[4] Articolo 70, comma 2, Decreto Legislativo n. 81 del 2008

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