Movimentazione manuale dei carichi (MMC): i movimenti ripetitivi

Anche i movimenti che non prevedono sforzi elevati ma ripetuti nel tempo possono essere causa di lesioni e malattie e, anzi, questi disturbi rappresentano la causa più frequente di infortuni o danni alla salute.

Un’esposizione ripetuta a carichi di alta o bassa intensità, per un periodo di tempo prolungato,può provocare infatti importanti danni alla salute e causare il deterioramento graduale e cumulativo dell’apparato muscolo-scheletrico. Patologie che possono essere aggravate da posture non corrette, dall’uso della forza e dall’esposizione contemporanea alle vibrazioni o al rumore.

Movimenti e sforzi ripetuti colpiscono prevalentemente la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono riguardare anche gli arti inferiori.

Ma quali sonoi principali disturbi provocati dai movimenti ripetitivi?

Alcuni disturbi, come ad esempio la “sindrome del tunnel carpale” che interessa il polso, devono il loro nome a sintomi ben definiti, mentre esistono alcune patologie muscolo-scheletriche che non hanno una definizione specifica, in quanto il dolore o il malessere si manifesta in assenza di un disturbo preciso.

E i sintomi? Per quanto riguarda le tendiniti della spalla, i sintomi principali sono dolore ai movimenti nelle fasi iniziali e dolori anche notturni e diffusi con riduzione della capacità motoria negli stadi più avanzati.

La comparsa di dolore puntiforme laterale al gomito, accentuato dai movimenti del gomito e del polso, che tende a diffondersi lungo l’avambraccio identifica l’epicondilite laterale.

Il sintomo principale delle tendiniti mano-polso è il dolore nella zona di infiammazione del tendine, accentuato dai movimenti alla base del pollice.

Infine, la sindrome del tunnel carpale è causata dalla compressione del nervo mediano all’altezza del carpo (l’insieme di ossa che costituiscono l’articolazione del polso) e determina disturbi del movimento e perdita di sensibilità della mano o formicolii, anche notturni.


La valutazione del rischio da movimenti ripetitivi

Come visto per la movimentazione dei carichi, anche i disturbi causati dai movimenti ripetitivi possono essere efficacemente evitati con misure di prevenzione specifiche e comportamenti adeguati.

La prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici inizia, come per ogni altro rischio, da un’approfondita valutazione svolta dai RSPP aziendali, così come previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008 che contempla, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, anche "il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”[1].

Al fine di attuare questi princìpi, è consigliabile eliminare, laddove possibile, le attività ripetitive più a rischio.

Innanzitutto, prevedendo alternative alle operazioni manuali, sia attraverso l’automatizzazione dei processi di produzione, sia attraverso l’utilizzo di strumenti e aiuti meccanici per la movimentazione dei carichi.

Ma anche prevedendo ausili per facilitare la postura e le posizioni di lavoro. Quindi con una progettazione del posto di lavoro in grado di consentire adeguate altezze della zona di lavoro, sia per le posizioni erette che per le posizioni sedute, un’adeguata altezza del sedile per le posizioni sedute e adeguate aree operative per gli arti superiori.

È inoltre opportuno valutare i fattori complementari che possono rappresentare da amplificatori del rischio, quali ad esempio le condizioni ambientali sfavorevoli, come il freddo eccessivo, o la necessità di usare dispositivi di protezione che possono impedire la corretta manualità, come guanti eccessivamente rigidi.

La prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche da movimenti ripetitivi prevede infine un’organizzazione del lavoro idonea che implica tempi di lavoro e tempi di riposo che consentano adeguati recuperi compensativi dell’esposizione.


[1] Articolo 15, comma 1,lettera d) Decreto Legislativo n. 81 del 2008

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