Cosa sono le macchine ed attrezzature?

Potreste affermare che la vostra automobile è pericolosa? Certamente no, altrimenti non la guidereste! Eppure gli incidenti accadono...

Questo significa che non esiste una “macchina” sicura in modo assoluto che ci permetta di evitare in qualsiasi situazione un incidente. Per evitare i rischi dobbiamo invece guidare prudentemente e attentamente (non solo noi ovviamente, ma tutti quelli che sono sulle strade...) e attuare tutte le azioni per prevenire un possibile incidente.

La stessa situazione la possiamo ritrovare nei luoghi di lavoro: il "rischio zero" è una situazione che in pratica non può mai realizzarsi, anche quando una macchina o un’attrezzatura è progettata, costruita e installata con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Per proteggersi dal rischio residuo che non può essere eliminato è necessario attuare, come nel caso dell’automobile, delle azioni di prevenzione per evitare che questo rischio si trasformi in un danno per le persone che utilizzeranno la macchina o l’attrezzatura.

Come per l’automobile, è l’uomo, e i suoi comportamenti, l’elemento fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Una macchina o un’attrezzatura sono quindi sicure solo se utilizzate correttamente.


Cosa si intende per macchina e per attrezzatura?

Il Decreto legislativo n. 81 del 2008 definisce come attrezzatura di lavoro “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”, intendendo per uso di una attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio” [1]. Quindi per attrezzatura si intende tutto il complesso degli strumenti necessari per eseguire un lavoro, sia che essi siano azionati da una forza meccanica, le macchine, sia che siano utilizzati solo con la forza umana, come gli utensili. 

Il decreto 81/2008 stabilisce inoltre che le attrezzature di lavoro, per garantire i necessari requisiti di sicurezza, devono essere conformi alle specifiche norme di recepimento delle direttive comunitarie. Nel caso delle macchine è il decreto legislativo n. 17 del 2010 che ha recepito la direttiva europea 2006/42/CE. In questa direttiva le macchine sono definite come un “insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata”. Non solo. Sono considerate macchine anche gli accessori di sollevamento o le catene, le funi e le cinghie. Ma anche le “quasi-macchine”, che sono definite come degli “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata” e che quindi “sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine” [2].

Ma perché sono importanti questi riferimenti legislativi? Perché significano che qualsiasi attrezzatura di lavoro deve necessariamente essere progettata, costruita e installata rispettando dei precisi requisiti essenziali di sicurezza (RES) con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo i rischi in tutte le possibili ipotesi di utilizzo ragionevolmente prevedibili [3].


Il logo CE

Avrete certamente notato su molte macchine il logo CE: questa marcatura, apposta dal fabbricante, è la prova più visibile che l’attrezzatura è stata progettata e costruita rispettando questi requisiti di sicurezza imposti dalle normative. Apponendo la marcatura CE il fabbricante garantisce la sicurezza di quella macchina o attrezzatura (nelle condizioni d’uso previste). Anche le attrezzature che sono state costruite prima dell’emanazione delle normative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono comunque essere conformi ai requisiti generali di sicurezza [4] specificati dal decreto legislativo 81/2008, anche se in questo caso non disporranno della marcatura CE. Sarà sempre il costruttore, o chi ha modificato successivamente le attrezzature [5], ad attestarne la sicurezza.


[1] Articolo 69, Decreto Legislativo n. 81 del 2008
[2] Articolo 2, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo n. 17 del 2010
[3] Articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 17 del 2010
[4] Articolo 70, comma 2, Decreto Legislativo n. 81 del 2008
[5] Articolo 11, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996

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