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Codice: EL0926 | Prezzo: 25,00 €
Codice: EL0860.02 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL0922 | Prezzo: 35,00 €
Codice: EL0708.04 | Prezzo: 100,00 €
Codice: ELAI08.03 | Prezzo: 75,00 €
Codice: ELAI07.02 | Prezzo: 75,00 €
Codice: EL0328.11 | Prezzo: 90,00 €
Codice: EL0990 | Prezzo: 100,00 €
Corsi: 1 - 8 su 8
Il preposto è la persona che, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Rappresenta una figura centrale nel sistema di prevenzione e protezione dai rischi in azienda, con il ruolo primario di vigilare sui lavoratori e assicurare il rispetto delle direttive del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro e i dirigenti hanno l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Tale individuazione è obbligatoria e deve essere formalizzata, come previsto dalla normativa vigente.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il corso di formazione per preposti ha una durata minima di 12 ore, uniformata per tutte le macro-categorie di rischio aziendale. La formazione deve essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona; l'e-learning non è più consentito per questa tipologia di corso.
Tuttavia specifichiamo che, per tutto il periodo transitorio, è ancora possibile erogare la formazione base del preposto secondo le modalità previste dai precedenti Accordi Stato-Regioni. Fino al 23 maggio 2026 sarà quindi possibile erogare corsi di formazione di base di 8 ore, di cui i primi 5 punti del programma possono essere erogati in modalità e-learning.
Dopo aver frequentato il corso base, il preposto è tenuto a effettuare un aggiornamento con cadenza biennale, della durata minima di 6 ore. L'aggiornamento deve essere svolto in presenza o in videoconferenza sincrona; l'e-learning non è ammesso.
Specifichiamo tuttavia che, per tutto il periodo transitorio (ovvero fino al 23 maggio 2026), la modalità e-learning è ammessa anche per i corsi di aggiornamento.
L'aggiornamento è obbligatorio anche ogniqualvolta sia reso necessario dall'evoluzione dei rischi o dall'insorgenza di nuovi rischi, come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.